Interrogazione a risposta scritta 4-13761
LOCATELLI, GIUSEPPE GUERINI, MISIANI, PASTORELLI e CARNEVALI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’interno . — Per sapere – premesso che:
con l’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76, riguardante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, finalmente è finito il lungo percorso, dopo quasi 30 anni dalla prima proposta di legge sulle unioni di fatto, di una delle leggi più attese e più discusse degli ultimi anni;
l’Italia è stata tra i pochi Paesi d’Europa che fino a quel momento non avevano alcun tipo di tutela per le coppie omosessuali, mentre quasi la metà dei ventotto membri dell’Unione europea riconoscevano già il matrimonio gay. La legge 76 ha permesso all’Italia di superare questo gap nel riconoscimento di alcuni diritti civili e di collocarsi, almeno, in una fascia intermedia dei Paesi Ue, anche se alcuni punti qualificanti del testo come l’adozione del figlio biologico o della partner, sono stati stralciati nel corso dell’iter, in quanto avrebbero ostacolato l’approvazione del provvedimento con l’importante riconoscimento giuridico;
il passo fondamentale indubbiamente è stato fatto con l’entrata in vigore della legge il 5 giugno 2016, ma non basta. Ora l’Italia ha superato il tabù di legiferare in tema di omosessualità, ma il ritardo accumulato per raggiungere questo risultato è stato troppo e ora che c’è la legge non si può perdere altro tempo per la sua attuazione;
per i decreti legislativi previsti dall’articolo 1, comma 28, della legge n. 76, tesi ad adeguare alle previsioni della legge, l’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, e a coordinare, con la legge approvata, le disposizioni contenute nel nesti o corpus normativo vigente, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, risulta agli interroganti essere stato costituito un gruppo di lavoro presso il Ministero della giustizia –:
per quanto riguarda, invece, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 1, comma 34, con il quale dovranno essere stabilite le disposizioni transitorie, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, e che avrebbero dovuto essere emanate entro il 5 luglio 2016, non si hanno notizie chiare –:
a che punto sia l’iter del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 34 dell’articolo 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e che tempi si prevedano per la sua adozione. (4-13761)