venerdì 5 Luglio 2013

Tassazione pensioni


Atto Camera

 

Interrogazione a risposta scritta 4-01165

presentato da

LOCATELLI Pia Elda

testo di

Venerdì 5 luglio 2013, seduta n. 47

  LOCATELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:

l’articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito (a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017) un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

lo scopo di tale norma sarebbe stato il riequilibrio finanziario dei predetti Fondi, elemento questo che è stato oggetto di una forte contestazione da parte di alcune delle categorie interessate;

ad esempio i lavoratori telefonici furono iscritti al soppresso fondo speciale non per libera scelta ma per obbligo di legge (legge n. 1450 del 1956 e legge n. 58 del 1992);

la norma individua, tra i soggetti obbligati al versamento del contributo di solidarietà, i lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali (ex fondo trasporti, ex fondo elettrici, ex fondo telefonici, ex fondo volo) che, alla data del 31 dicembre 1995, abbiano maturato un’anzianità contributiva nelle predette gestioni pari o superiore a cinque anni;

la misura del contributo di solidarietà è pari allo 0,30 per cento per anzianità contributiva da 5 a 15, 0,60 per anzianità contributiva da 16 a 25 anni, 1,00 per anzianità contributiva oltre 25 anni della retribuzione imponibile ed è posta esclusivamente a carico dei lavoratori iscritti;

tutto ciò appare del tutto paradossale alla luce della sentenza della Corte costituzionale che ha definito il cosiddetto contributo di solidarietà sulle «pensioni d’oro» una «palese violazione dell’articolo 53 della Costituzione» in quanto tale prelievo avrebbe, di fatto, penalizzato alcune categorie e premiate altre;

tale sentenza è dovuta alla giusta interpretazione, da parte della Corte costituzionale, della natura tributaria del contributo di solidarietà;

in tale sentenza si è tenuto conto, oltretutto, della peculiarità tutta italiana del contributo di solidarietà visto che nella maggioranza dei Paesi europei, le pensioni non vengono tassate o subiscono un prelievo assai ridotto di pochi punti percentuali;

al di là delle oggettive differenze tra le due vicende, resta salva la considerazione per la quale si può dichiarare il contributo di solidarietà una norma a «senso unico» che colpisce in maniera indistinta tutti i lavoratori senza commisurare ciò al reddito percepito dagli stessi e riversando esclusivamente sugli stessi i costi del dissesto economico –:

se non si ritenga opportuno, viste le considerazioni di cui alla premessa e in virtù del fatto che si è oggettivamente superata la situazione di forte difficoltà economica che aveva determinato l’approvazione di tale norma, di assumere iniziative per prevedere la riduzione del tempo di applicazione della medesima al 31 dicembre 2013. (4-01165)