L’interrogazione di Pia Locatelli
Negli ultimi giorni si è parlato molto della riforma del codice penale appena approvata a causa delle possibili conseguenze che avrebbe sul reato di stalking. Alcuni dirigenti dei maggiori sindacati italiani e alcuni avvocati hanno criticato una parte della riforma, che, secondo loro, porta ad un indebolimento del reato; altri non sono d’accordo con questa interpretazione. Il sottosegretario del Ministero della giustizia è intervenuto sul tema, sostenendo che la depenalizzazione dello stalking è una notizia falsa, ma le critiche sono continuate. Anche lei, signor Ministro, ha dichiarato che le preoccupazioni risultano non fondate, ma temiamo che la questione sia più complicata di quanto non appaia. Chiediamo quindi, signor Ministro, quali siano le iniziative urgenti che lei intende assumere per fugare qualsiasi possibilità di equivoco interpretativo nel merito.
La risposta del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando
Nel medesimo senso, con il progetto di riforma del codice antimafia, si era già intervenuti nel 2013 nella prospettiva di affinare ulteriormente il sistema della tutela, introducendo misure di prevenzione quale l’ammonimento finalizzato all’anticipazione della tutela delle donne ad ogni vittima di violenza domestica. E, come dicevo, nel medesimo senso vengono ampliate ora nel codice antimafia le misure di sicurezza personale applicabili ai soggetti indiziati del delitto di atti persecutori; quindi, è del tutto evidente quale sia l’indirizzo e l’orientamento del Governo su questo punto. Si è intervenuti, inoltre, sul versante processuale attraverso l’introduzione di specifici provvedimenti cautelari e l’esclusione, tra l’altro, del reato di atti persecutori dal novero di quelli in relazione ai quali è possibile applicare l’istituto del proscioglimento per particolare tenuità del fatto. A fronte di tali interventi reiterati, che dimostrano l’attenzione prestata al fenomeno, l’introduzione dello strumento previsto dall’articolo 162-ter del codice penale ha un’incidenza applicativa tale da non pregiudicare le esigenze di tutela delle vittime dello stalking. La previsione nel corpo dello stesso articolo 612-bis di specifiche ipotesi di procedibilità d’ufficio e di casi di irrevocabilità della querela già riducono ai soli casi di minore gravità la possibilità di applicare in astratto la causa estintiva del reato di stalking. Il controllo giudiziale su congruità della condotta riparatoria e la necessaria audizione della persona offesa rappresentano, inoltre, ulteriori baluardi contro l’applicazione incongrua dell’istituto. Nel comprendere, tuttavia, l’allarme legittimamente manifestato e al fine di evitare il potenziale consolidarsi di prassi applicative che conducono ad una monetizzazione del reato, siamo aperti a modifiche normative che potranno essere orientate alla previsione di un ampliamento dei casi di procedibilità d’ufficio per il reato di atti persecutori o a definire chiaramente le ipotesi di minore gravità. Gli atti nei quali queste modifiche possono essere introdotte sono molteplici, perché ci sono diversi provvedimenti di contenuto connesso all’attività giudiziaria pendenti al Senato e anche in Commissione, qui, alla Camera.
La replica di Pia Locatelli
Signor Ministro, apprezzo la sua apertura alle modifiche normative. Mi permetto di farle una raccomandazione: vede, questo allarme è stato, come posso dire, lanciato da persone che da una vita si occupano di questi temi, e, addirittura, è stato quantificato il problema. Si pensa che in almeno il 50 o 60 per cento dei casi questa sanzione riparatoria sarà applicabile. Non sto a raccontare tutto, perché lo sa benissimo che la irrevocabilità della querela è per i casi gravi di reato di stalking, ma noi abbiamo un problema sempre, ma in particolare in questo momento. Il rischio è che si lanci questo messaggio pericoloso: il reato di stalking non è poi così grave, tant’è che lo abbiamo indebolito con questa riforma del codice penale.
Il problema è: cosa legge una donna? Che, se la querela è ritirata, lo stalker se la caverà con poco, e il problema è che, dopo qualche giorno, dopo qualche mese, forse dopo qualche anno, riprenderà la sua attività, riprenderà i suoi atti persecutori. Questo è l’allarme che noi abbiamo lanciato, e quindi, mentre apprezziamo questa sua apertura alle riforme, e sono sicurissima che le giuriste si metteranno a disposizione per aiutare a cambiare questo testo, noi insistiamo sulla prevenzione. Ci permettiamo di darle un suggerimento per la prevenzione di atti persecutori, per la non recidiva: l’uso di braccialetti elettronici e di GPS.