Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
negli ultimi giorni si è parlato molto della riforma del codice penale, approvata definitivamente dal Parlamento, per via delle conseguenze che avrebbe sul reato di stalking: così sindacati e alcuni giuristi affermano che vi sarebbe una depenalizzazione dello stalking;
il Ministro interrogato, intervistato sulla questione, ha affermato che «le preoccupazioni risultano non fondate» ma che comunque la legge sullo stalking sarà modificata per evitare dubbi di interpretazione;
la questione riguarda, come previsto dalla riforma, l’estinzione di alcuni tipi di reati «a seguito di condotte riparatorie», che avrebbe dato la possibilità ai condannati per stalking di cancellare la pena legata alla propria condanna «pagando una somma se il giudice la riterrà congrua, versandola anche a rate» e «senza il consenso della vittima»;
la parte della riforma del codice penale che è stata criticata è il primo comma dell’articolo 162-ter: «Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato»;
si rammenta che lo stalking, previsto dall’articolo 612-bis del codice penale, prevede che il delitto sia punito a querela della persona offesa, la remissione può essere soltanto processuale e la querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma;
il combinato disposto di tale comma e dell’articolo 612-bis del codice penale potrebbe portare a sostenere che la nuova norma si applica solo quando la querela è rimettibile –:
quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di porre in essere affinché possa essere fugata qualsiasi possibilità di equivoco interpretativo in merito alla possibile estinzione del reato per condotta riparatoria e si ritorni dunque all’interpretazione originaria della fattispecie così come disciplinata dalla legge del 2009. (3-03131)