martedì 4 Novembre 2014

Sospensione e decadenza dalle cariche negli enti locali


PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

DI LELLO, BRUNO BOSSIO, CARLONI, CIRACÌ, DI GIOIA, FITZGERALD NISSOLI, IMPEGNO, LOCATELLI, PASTORELLI, RAGOSTA, SCHIRÒ

Modifica all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di cause di sospensione e di decadenza dalle cariche negli enti locali

Presentata il 3 novembre 2014

 

Onorevoli Colleghi! La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha, com’è noto, introdotto una serie di disposizioni dirette a contrastare con maggiore efficacia il fenomeno corruttivo all’interno della pubblica amministrazione. Nel quadro di questa complessa e articolata disciplina è stata inoltre prevista una delega legislativa al Governo per adottare «un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali» (articolo 1, comma 63). Tale delega è stata successivamente attuata con il testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, di seguito «testo unico».

In questa sede preme focalizzare l’attenzione sulle principali problematiche, anche di natura costituzionale che sembrano interessare l’articolo 11 del testo unico.

Questa disposizione prevede che siano sospesi di diritto dalle cariche di cui al comma 1 dell’articolo 10 (cariche elettive negli enti locali) coloro che sono stati condannati, con sentenza non definitiva, per determinati reati. Se in seguito la condanna diviene definitiva, l’amministratore sospeso decade dalla carica; se invece sopravviene una nuova decisione (sia pure essa stessa non definitiva) che elimina la condanna, la sospensione cessa e l’interessato viene reintegrato nelle funzioni.

In ogni caso, lo stato di sospensione non può eccedere una determinata durata e cessa di diritto allo scadere del termine se nel frattempo la sentenza non definitiva non è stata né confermata né riformata.

Innanzi al Consiglio di Stato (sentenza n. 730 del 2014) la prima e principale questione di costituzionalità che viene dedotta attiene a un supposto «eccesso di delega». Premesso che il testo unico di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012 è stato emanato sulla base della delega conferita dal legislatore con l’articolo 1, commi 63 e 64, della legge n. 190 del 2012, è stata sollevata l’obiezione che la legge delega indicasse esclusivamente le condanne penali «definitive» quali presupposto dell’incandidabilità alle cariche riferite agli amministratori locali, ovvero della decadenza dalla stessa carica (se l’impedimento si verifica dopo l’assunzione della carica) o, infine, della sospensione.

Ciò posto è stato rilevato che là dove il testo unico (decreto delegato) prevede la sospensione quale effetto di condanne penali non «definitive» vi sarebbe un contrasto con la legge delega. Il Collegio ha osservato, innanzi tutto, che la «sospensione» è, per definizione, uno stato transitorio, necessariamente limitato nel tempo, e destinato a concludersi o con la definitiva cessazione dall’incarico (decadenza) o con la reintegrazione nelle funzioni.

Sembra evidente, dunque, che la «sospensione» non possa dipendere, per sua stessa natura, che da una condanna non definitiva. Se invece la condanna è definitiva, vi è la decadenza, non la sospensione.

L’appellante propone altresì una seconda questione di costituzionalità sotto il profilo di una presunta illogicità, ovvero irragionevolezza, violazione del principio di uguaglianza, e altro. In sintesi, la questione si basa sulla circostanza che il regime della sospensione è differenziato per le varie fattispecie penali, cosicché può accadere che la sospensione consegua, di diritto, a una condanna a pena più lieve e non consegua, invece, a una condanna a pena più onerosa, solo perché la prima è stata pronunciata per un certo tipo di reato e la seconda per un reato di altro tipo.

Nonostante il Collegio abbia ritenuto manifestamente infondata anche questa eccezione non è irragionevole pensare che la questione ponga altri profili di incostituzionalità con riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo 27, secondo comma, della Carta costituzionale. Infatti, anche se il legislatore ha inteso la sospensione dalla carica come uno strumento cautelare, cioè la norma vuol allontanare dall’esercizio di determinate funzioni pubbliche il soggetto che, avendo riportato una condanna penale, sia pur non definitiva, presenta un apprezzabile rischio di esercitarle in modo illecito o comunque contrario al pubblico interesse, il disposto costituzionale tutela i diritti dell’imputato «sino alla condanna definitiva».

Al fine, dunque, di ristabilire uno stato di diritto che pone le norme di rango costituzionale al di sopra della legge ordinaria si prevede con la presente proposta di legge a modificare il dispositivo del comma 1 dell’articolo 11 del testo unico.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Il comma 1 dell’articolo 11 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, è sostituito dal seguente:

«1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell’articolo 10:

  1. a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all’articolo 10, comma 1, lettera a);
  2. b) coloro nei cui confronti l’autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».