PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
BOCCUZZI, DI GIOIA, DI LELLO, GREGORI, LOCATELLI, PASTORELLI, RAMPI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché istituzione dell’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro
Presentata il 21 marzo 2013
Onorevoli Colleghi! Malgrado i progressi degli ultimi anni, in Italia continua a verificarsi un alto numero di incidenti nei luoghi di lavoro, spesso mortali, ai quali si accompagna la situazione altrettanto preoccupante delle malattie professionali, che hanno recentemente registrato un forte aumento. Ripetuti e incisivi sono stati i richiami del Presidente della Repubblica alle istituzioni e alle parti sociali per potenziare gli sforzi tesi a contrastare questi gravi fenomeni.
In Italia la normativa principale vigente è oggi il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito «decreto legislativo» in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con il decreto legislativo, l’ordinamento italiano ha riunito per la prima volta in un corpus organico (anche se non del tutto esaustivo) le varie norme di una materia complessa e multiforme e ha definito in maniera puntuale istituti e figure prima non chiaramente riconoscibili, disegnando un sistema per la prevenzione e il contrasto degli infortuni e delle malattie professionali basato sulla collaborazione e sulla sinergia di una pluralità di soggetti istituzionali e sociali.
Nonostante questa importante riforma, tuttavia, si continua a morire per il lavoro e sul lavoro.
Secondo calcoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la mancata sicurezza sul lavoro costa al «Paese Italia» complessivamente oltre 45 miliardi di euro all’anno.
Sul computo dei possibili risparmi si indica che la sola semplificazione prevista dal comma 14-bis dell’articolo 37 del decreto legislativo (introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera g), numero 3), della presente proposta di legge) prevede un risparmio per il «Paese Italia» di oltre 500 milioni di euro all’anno. E ciò a vantaggio del sistema delle imprese, soprattutto delle micro e piccole imprese, oltre alla qualificazione del sistema dell’istruzione.
Gran parte dei contenuti della presente proposta di legge, come della presente relazione, sono ripresi dai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», istituita dal Senato dalla Repubblica che ha operato nel corso della XVI legislatura, oltre che da proposte avanzate dalle principali Associazioni operanti nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, rappresentate dalla Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (CIIP), più volte audita dalla stessa Commissione parlamentare d’inchiesta.
La Commissione, così come le Commissioni parlamentari di indagine e di inchiesta che hanno operato nelle legislature precedenti, ha dedicato una parte significativa della propria indagine al monitoraggio sull’attuazione e sull’efficacia delle normative vigenti, ricavando alcune importanti indicazioni che sono state raccolte nelle relazioni annuali e nella relazione finale sull’attività svolta discusse anche dinanzi all’Assemblea del Senato della Repubblica (Documento XXII-bis numeri 1, 3, 5 e 9, XVI legislatura).
L’indagine condotta dalla Commissione ha dimostrato che la disciplina introdotta dal decreto legislativo è senz’altro adeguata e in linea con gli standard fissati a livello europeo e internazionale. Tuttavia la sua attuazione ha subìto una serie di ritardi e molti aspetti cruciali della riforma non sono ancora completamente realizzati, il che rallenta e indebolisce anche l’azione di prevenzione e di contrasto degli infortuni e delle malattie professionali.
In particolare, le suddette relazioni, tutte approvate all’unanimità; hanno evidenziato la necessità di una riflessione sull’adeguatezza del sistema di prevenzione e di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro vigente nel nostro Paese e hanno proposto importanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo, che la presente proposta di legge riprende in forma praticamente integrale, cui aggiunge interiori e aggiornate disposizioni.
La presente proposta di legge intende migliorare alcuni aspetti della attuale normativa vigente in materia vigente di salute e di sicurezza sul lavoro:
1) il capo I apporta modifiche al decreto legislativo;
2) il capo II apporta modifiche al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e in particolare agli articoli 56, 85 e 139;
3) il capo III istituisce la nuova Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, a costi praticamente immutati a legislazione vigente, tranne i limitati costi di funzionamento, previsti dall’articolo 6, pari a 2 milioni di euro a fronte del costo attuale della mancata sicurezza di oltre 45 miliardi di euro all’anno, come già riportato.
Il Capo I, articolo 1, comma 1, prevede quanto di seguito illustrato:
1) la lettera a) integra alcune definizioni di legge, per meglio aggiornarle ai bisogni, in particolare per quanto riguarda:
loro effettività e serietà, come indicato anche dalla ricordata Commissione parlamentare di inchiesta e delle regioni, nonché oggetto di varie denunce ed esposti, che evidenziano l’esistenza di iniziative didattiche non consoni o conformi alla normativa e penalizzanti sia per le imprese sia per i lavoratori. Si ricordi, da ultimo, la diffida a rilasciare crediti formativi meritoriamente assunta dall’azienda sanitaria locale (ASL) di Bergamo in data 18 febbraio 2013 (protocollo U0026835/I.1), a firma della direttrice dell’ASL, dottoressa Mara Azzi, nei confronti di alcuni soggetti imprenditoriali e in accoglimento dell’esposto presentato dall’Associazione ambiente e lavoro del 14 febbraio 2013 (protocollo 00231/2013), che chiedeva appunto l’emissione di ufficiale diffida;
2) la lettera b) amplia la rappresentatività della Commissione consultiva permanente, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo;
3) la lettera c) favorisce la diffusione della cultura della prevenzione e le informazioni pubbliche, relative alle attività promozionali previste dall’articolo 11 del decreto legislativo, tramite iniziative pubbliche promosse dai soggetti della pubblica amministrazione definiti dall’articolo 11 stesso e da ulteriori soggetti, le ASL e gli istituti di istruzione e universitari, sia pure a partire dall’anno 2014 e in relazione alle rispettive competenze e obblighi sulla salute e sulle sicurezza sul lavoro; tali iniziative, ai fini della massima valorizzazione andranno realizzate nell’ambito della settimana della salute e della sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6, comma 1, lettera ff-bis), dello stesso decreto legislativo:
4) la lettera d) estende la possibilità del ricorso all’istituto dell’interpello;
5) la lettera e), numeri 1) e 2), specifica meglio la possibilità di consegnare i documenti DVR e DUVRI (di cui alle lettere o) e p) del comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo) al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), anche su supporto informatico, se richiesto dallo stesso RLS, che sia ovviamente in grado di consultarlo con facilità avendo la disponibilità delle attrezzature necessarie e conoscenza delle modalità di utilizzo;
6) la lettera e), numero 3), introduce un’importante semplificazione e, riduzione di costi, generalizzando la consegna a ogni lavoratore che lasci l’azienda della cartella sanitaria, che il lavoratore potrà consegnare al medico competente dell’azienda ove andrà ad operare; ciò consentirà alla nuova azienda di non dover sottoporre nuovamente il lavoratore a tutti gli accertamenti sanitari già effettuati, con risparmio di costi e con minore sofferenza per il lavoratore; naturalmente la consegna deve essere effettuata con rispetto del segreto professionale e della riservatezza dei dati del lavoratore; la disposizione è particolarmente utile in caso di lavori stagionali o con più datori di lavoro;
7) la lettera f), numeri 1.1), 1.2) e 1.3), specifica meglio la tipologia dei soggetti legittimati ope legis a organizzare i corsi di formazione e di aggiornamento, autorizzando le associazioni imprenditoriali e dei lavoratori e di promozione della sicurezza e della salute, comparativamente più rappresentative sul livello nazionale, al fine di eliminare gli abusi e le speculazioni già ricordate;
8) la lettera f), numero 2), introduce un’importante forma di semplificazione, trasparenza e riduzione dei costi per i datori di lavoro, che potranno consultare un pubblico elenco dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione aziendale, introducendo una giusta possibilità di prevalutare i titoli in possesso dei suddetti soggetti al fine di valutarne la scelta;
9) la lettera g), numero 1), consente di porre rimedio a un mero errore presente nel testo vigente e relativo al numero di ore di aggiornamento dei RCS, numero previsto da 15 a 50 lavoratori e oltre i 50 lavoratori, ma non previsto al di sotto dei 15 lavoratori; si prevede numero di ore più basso, quindi senza costi aggiuntivi per i datori di lavoro;
10) la lettera g), numero 2), prevede un’importante forma di semplificazione e di riduzione dei costi, con l’introduzione della possibilità anziché dell’obbligo di invio della comunicazione di avvio dei corsi agli organismi paritetici; ciò abbatte i costi per le aziende e garantisce, comunque, la consultabilità degli organismi paritetici per le aziende che vorranno liberamente ricorrervi. Inoltre elimina molti abusi di mercato, resi evidenti da due interventi informativi, ma non risolutivi, della pubblica amministrazione; la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 29 luglio 2011 e un’interpretazione in sede di accordo tra Stato e regioni del 25 luglio 2012;
11) la lettera g), numero 3), [lettera a)], prevede un’importante forma di semplificazione e di riduzione dei costi per tutte le aziende e, in particolare, per le aziende con produzioni o attività stagionali, evitando la ripetitività di corsi di formazione per lavoratori che cambino più aziende, naturalmente in presenza degli stessi fattori di rischio;
12) la lettera g), numero 3), introduce due nuovi commi all’articolo 37 del decreto legislativo. Il comma 14-bis prevede un’ancora più importante forma di semplificazione e di riduzione dei costi, evitando la ripetitività di corsi di formazione per tutti gli allievi degli istituti di istruzione e universitari, pubblici e privati, la cui formazione è obbligo del datore di lavoro dell’istituto; a questi lavoratori va consegnato l’attestato di avvenuta formazione e ciò eviterà la ripetizione da parte dei datori di lavoro che assumono l’allievo o lo prendono come stagista o tirocinante, naturalmente in presenza degli stessi fattori di rischio;
13) il comma 14-ter introduce un’importante forma di semplificazione, trasparenza e riduzione dei costi per i datori di lavoro, analoga a quella prevista dal punto 8), ma relativa alla qualificazione dei formatori per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del decreto legislativo e ai relativi criteri stabiliti in sede di Commissione consultiva permanente il 18 aprii 2012. Con la modifica proposta viene previsto un elenco a evidenza pubblica dei formatori per la salute e la sicurezza sul lavoro che potrà essere consultato da tutti, datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, introducendo una giusta possibilità di prevalutare i titoli in possesso dei suddetti soggetti formatori ai fini di valutarne la scelta;
14) la lettera h) specifica meglio la possibilità di effettuare la cosiddetta «visita preassuntiva», se essa è collegata a una mansione che risulta tra quelle in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria di legge, salvaguardando contemporaneamente i diritti individuali costituzionalmente garantiti dall’articolo 32 della Costituzione dalle esigenze di tutela sanitaria in presenza di determinati rischi sul lavoro.
Il capo II, articolo 2, prevede quanto di seguito illustrato:
1) la lettera a) prevede la trasmissione in via telematica all’ASL territorialmente competente delle informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria in caso di denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni;
2) la lettera b) prevede la modifica dell’attuale macabro «assegno funerario», che tanta contestazione ha riscontrato dopo morti sul lavoro di persone giovani;
3) la lettera c) prevede che la denuncia di cui all’articolo 139 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 deve essere fatta all’ASL competente per territorio ove ha sede legale l’azienda ove è presumibilmente insorta la malattia professionale; nei casi dubbi o di lavoro svolto per
più aziende, la denuncia va inoltrata a tutte le ASL territorialmente competenti.
Il capo III, in particolare:
1) riprende in forma pressoché identica l’atto Senato n. 3587 della scorsa legislatura, depositato da molti dei Senatori componenti la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», al termine dei lavori della Commissione stessa, primo firmatario il senatore Oreste Tofani, presidente della Commissione;
2) prevede, in particolare, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, in sostituzione dell’attuale Comitato, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo.
L’Agenzia eserciterà tali attribuzioni e in particolare quella della programmazione e del coordinamento delle attività di prevenzione e di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, con un rafforzamento dei relativi poteri rispetto all’assetto vigente.
L’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della proposta di legge stabilisce anzitutto che, tutti i richiami al Comitato di cui all’articolo 5 del decreto legislativo, contenuti nel medesimo decreto legislativo dovranno essere riferiti all’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.
L’articolo 4 della proposta di legge procede poi, con il metodo della novella, alla sostituzione dell’articolo 5 del decreto legislativo e definisce i compiti e la struttura della nuova Agenzia.
Il comma 1 precisa che l’Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza congiunti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute e gode di personalità giuridica e di ampia autonomia, secondo il modello generale previsto per le agenzie governative dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con altri organismi già esistenti, i successivi commi prevedono che la nuova Agenzia ricalchi sostanzialmente le funzioni e la composizione dell’attuale Comitato, ma con una formula organizzativa più snella ed efficiente e con poteri più ampi e incisivi. Per quanto riguarda l’assetto organizzativo, il comma 2 stabilisce che organi dell’Agenzia sono il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti, indicandone la durata in carica (tre anni), nonché le modalità di selezione e di eventuale rinnovo, che richiamano una stretta collaborazione tra amministrazioni, centrali e periferiche, con il concorso decisivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e lei province autonome di Trento e di Bolzano.
La struttura decisionale è imperniata sul comitato direttivo, la cui composizione, definita sempre dal comma 2, corrisponde (con l’eccezione del direttore che lo presiede) a quella attualmente prevista per il Comitato di cui all’articolo 5 del decreto legislativo, fatto salvo l’aumento di un’unità sia del numero dei rappresentanti del Ministero della salute, sia di quello dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome.
In questo modo si intende assicurare una continuità di funzionamento tra il Comitato e l’Agenzia, per evitare l’interruzione dell’attività amministrativa in corso e la dispersione del patrimonio di competenze.
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
1) dopo la lettera p) è inserita seguente:
«p-bis) “associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro”: associazioni senza scopo di lucro e comparativamente più rappresentative a livello nazionale, aventi lo scopo sociale primario di ricerca e di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro, individuate, su loro richiesta, dall’Agenzia di cui all’articolo 5, tra quelle costituite da almeno dieci anni e di nota e manifesta attività, secondo criteri definiti dall’Agenzia, tra cui essere state audite ufficialmente in sede di Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ovvero di Commissioni parlamentari di inchiesta o di indagini sul lavoro;»;
2) dopo la lettera aa) è inserita la seguente:
«aa-bis) “corsi di formazione e di aggiornamento sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro”: corsi cui possono partecipare un massimo di trenta persone e che prevedono la verifica finale degli apprendimenti. Le modalità in e-learning sono ammesse solo per i contenuti indicati nell’articolo 37, comma 1, lettera a), secondo le indicazioni stabilite dall’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011, e successive modificazioni, stabilite dall’Agenzia di cui all’articolo 5;»;
3) dopo la lettera ff) è inserita la seguente:
«ff-bis) “settimana per la salute e la sicurezza sul lavoro”: la quarantatreesima settimana di ogni anno, come indicato dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA);»;
1) dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) un rappresentante dell’Agenzia;»;
2) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
«o-bis) un rappresentante delle associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro;»;
«1-bis. A partire dall’anno 2014, i soggetti di cui al comma 1, nonché le aziende sanitarie locali e gli istituiti di istruzione e universitari, in relazione alle proprie competenze e ai propri obblighi sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, promuovono ogni anno nell’ambito della settimana per la salute e la sicurezza sul lavoro, iniziative in cui presentano e rendono disponibili in forma pubblica, compresi i propri siti informatici:
1) al comma 1, le parole: «alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: «all’Agenzia» e dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche il comitato direttivo dell’Agenzia è integrato con rappresentanti delle stesse, che esercitano le loro funzioni senza alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione»;
1) alla lettera g-bis), dopo le parole: «rapporto di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «del lavoratore e autorizzare il medico competente aziendale a rilasciare copia della cartella sanitaria e di rischio, di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), al lavoratore che cessi o abbia cessato il rapporto di lavoro, anche al fine della consegna, a carico del lavoratore richiedente, della copia della cartella ad altri medici competenti ove il lavoratore presti o si appresti a prestare la propria attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a);
2) alla lettera o), dopo le parole: «anche su supporto informatico» sono inserite le seguenti: «, se richiesto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.»;
3) alla lettera p), dopo le parole: «anche su supporto informatico» sono inserite le seguenti: «, se richiesto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.»;
1) al comma 4:
1.1) dopo le parole: «dei datori di lavoro o dei lavoratori» sono inserite le seguenti: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale
e firmatarie, non per mera adesione, dei relativi contratti di lavoro»;
1.2) dopo le parole: «degli organismi paritetici» sono aggiunte le seguenti «, dalle Associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro»;
1.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tutti i soggetti legittimati a organizzare i corsi di formazione e di aggiornamento sono tenuti, pena la nullità degli attestati rilasciati, a inviare all’azienda sanitaria locale competente territorialmente una comunicazione iniziale, riguardante l’avvio di ogni corso, almeno trenta giorni prima del suo inizio, con indicazione della data e dei luoghi di svolgimento, e copia del verbale finale, in cui sono specificate le modalità delle verifiche finali degli apprendimenti e i riferimenti nominativi e anagrafici nonché il codice fiscale di coloro che sono risultati idonei all’esito delle verifiche. Ai fini della semplificazione dell’adempimento, le comunicazioni sono inviate con autocertificazione, resa a sensi del testo unico di cui al decreto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
2) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Per lo svolgimento delle loro funzioni i soggetti di cui al comma 1, ai fini della diffusione delle informazioni ai datori di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e agli altri soggetti di cui all’articolo 8, comma 7, comunicano in via telematica all’INAIL i propri dati anagrafici e professionali e gli ambiti settoriali in cui possono svolgere la propria attività, tramite un modello predisposto dall’INAIL entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che i citati soggetti di cui al comma 1 devono completare entro i successivi sessanta giorni, con autocertificazione della veridicità dei dati inseriti, resa a sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l’INAIL rende pubblici e consultabili i dati autocertificati in
via telematica entro i successivi sessanta giorni»;
1) al comma 11, le parole: «dai 15 ai 50 lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 50 lavoratori»;
2) al comma 12, le parole: «deve avvenire» sono sostituite dalle seguenti: «può avvenire»;
3) dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Per gli adempimenti di cui al comma 14, secondo periodo:
14-ter. Ai fini della diffusione delle informazioni ai datori di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e agli altri soggetti di cui all’articolo 8, comma 7, coloro che intendono assumere l’incarico di formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) devono comunicare i propri dati anagrafici e professionali in via telematica all’INAIL, tramite un modello predisposto dall’INAIL entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione che il formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro qualificato deve completare entro i successivi sessanta giorni, con autocertificazione della veridicità dei dati inseriti resa a sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l’INAIL rende pubblici e consultabili i dati autocertificati in via telematica entro i successivi sessanta giorni»;
Capo II
Art. 2.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124).
«L’autorità di pubblica sicurezza, appena ricevuta la denuncia di cui all’articolo 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio in conseguenza del quale un prestatore d’opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un’inabilità superiore a trenta giorni, un esemplare della denuncia alla procura della Repubblica, nonché alle aziende sanitarie locali competenti per il territorio ove è avvenuto l’infortunio; le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i
corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall’INAIL, ai sensi dell’articolo 53, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;
«La denuncia deve essere fatta all’azienda sanitaria locale competente per territorio ove ha sede legale l’azienda presso la quale è presumibilmente insorta la malattia professionale; nei casi dubbi o di lavoro effettuato per più aziende, la denuncia deve essere inoltrata a tutte le aziende sanitarie locali competenti per territorio».
Capo III
Art. 3.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Art. 4.
(Modifica all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante istituzione dell’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro).
«Art. 5. – (Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro). – 1. È istituita l’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, di seguito denominata «Agenzia» sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza congiunti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. Per l’esercizio della funzione di vigilanza, i Ministeri si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie proprie, ovvero dell’INAIL, già disponibili a legislazione vigente. L’Agenzia, per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.
I membri del comitato direttivo durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il collegio dei revisori dei conti è costituito dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e che sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, su designazione, quanto al presidente, del Ministro dell’economia e delle finanze.
lavoratori e predisporre proposte di incentivazione dell’attuazione di misure innovative per la salute e la sicurezza e il sostegno delle micro e piccole imprese;
Sull’attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno quadrimestrale. Nello svolgimento delle sue funzioni, l’Agenzia può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati, centrali e periferici, aventi compiti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai comitati regionali di coordinamento.
obiettivi e programmi, con particolare riguardo al funzionamento dei comitati regionali di coordinamento;
Art. 5.
(Princìpi di organizzazione e di funzionamento dell’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro).
dell’Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In sede di prima attuazione della presente legge, all’Agenzia può essere assegnato anche il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali già addetto alla segreteria del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).