mercoledì 10 Giugno 2015

Riduzione dello spreco alimentare


PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

MONGIELLO, CAPONE, DI GIOIA, DI SALVO, D’INCECCO, FALCONE, GITTI, LABRIOLA, LOCATELLI, MARCHETTI, MARIANO, MATARRELLI, MAZZOLI, MONTRONI, NARDUOLO, PASTORELLI, PISICCHIO, SCHIRÒ, TENTORI, VICO

Modifiche alla legge 25 giugno 2003, n. 155, volte alla riduzione dello spreco alimentare

Presentata il 10 giugno 2015

 

Onorevoli Colleghi! Lo spreco di derrate alimentari è ormai divenuto un problema di grande rilevanza per le nostre società.

In base ai dati relativi alla risoluzione 2011/2175 (INI), approvata dal Parlamento europeo il 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l’efficienza della catena alimentare nell’UE, ogni anno in Europa una crescente quantità di cibo sano e commestibile – secondo alcune stime fino al 50 per cento – si perde lungo tutti gli anelli della catena agroalimentare, talora anche fino al consumatore, trasformandosi in rifiuti.

Uno studio pubblicato dalla Commissione europea stima la produzione annuale di rifiuti alimentari nei 27 Stati membri pari a circa 89 milioni di tonnellate, ossia 179 chilogrammi pro capite, con un’elevata variabilità fra i singoli Stati e i vari settori, senza contare gli sprechi a livello di produzione agricola o le catture di pesce rigettate in mare.

Entro il 2020 il totale dei rifiuti alimentari aumenterà fino a circa 126 milioni di tonnellate (ovvero del 40 per cento), a meno che non siano adottate misure o azioni preventive supplementari.

Le cifre fornite dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) – secondo cui attualmente 925 milioni di persone nel mondo sono a rischio di denutrizione – rilevano che si allontana sempre più il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, incluso quello di dimezzare la fame e la povertà entro il 2015.

Lo studio della FAO rimarca che il previsto aumento da 7 a 9 miliardi della popolazione mondiale richiederà un incremento minimo del 70 per cento della produzione alimentare entro il 2050.

Un minore spreco di prodotti alimentari avrebbe effetti positivi sull’utilizzo dei terreni e sulla gestione delle risorse idriche, nonché ricadute benefiche su tutto il comparto agricolo.

Lo spreco alimentare ha conseguenze non solo etiche, economiche, sociali e nutrizionali ma anche sanitarie e ambientali, dal momento che le enormi quantità di cibo non consumato contribuiscono fortemente ai cambiamenti climatici e al rischio dell’integrità ambientale.

Un altro fattore negativo prodotto dagli sprechi alimentari è l’impatto sulla salute: obesità, malattie cardiovascolari e tumori legati a un’alimentazione basata su un apporto eccessivo di grassi e di proteine.

Il nostro Paese sta avviando iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle cause e sulle conseguenze dello spreco alimentare, sulle modalità per ridurlo e sulla promozione di una cultura scientifica orientata ai princìpi della sostenibilità e della solidarietà.

Per ridurre lo spreco alimentare è necessario capire meglio in quale parte dell’intera catena agroalimentare esso si produce con maggiore peso: dalla fase di produzione agricola alle fasi di stoccaggio, trasformazione, distribuzione, gestione e consumo.

In Italia, nel 2003, è già stata approvata una specifica legge, la legge 25 giugno 2003, n. 155, volta a consentire la distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari ritirati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, equiparandole al consumatore finale ai fini della distribuzione gratuita e per beneficenza di tali prodotti agli indigenti.

Con la presente proposta di legge, in continuità con la citata legge n. 155 del 2003 e tenendo conto degli indirizzi fino ad oggi adottati dalle istituzioni europee e dalle organizzazioni che si occupano dello spreco alimentari in ambito nazionale, si apportano modifiche alla stessa legge al fine di adeguarla alle più recenti normative che sono state avanzate per contrastare tale fenomeno.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al fine di concorrere alla riduzione dello spreco alimentare e di consentire un utilizzo più razionale ed equo dei prodotti alimentari anche in favore degli indigenti e delle persone senza potere di acquisto, l’articolo 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, è sostituito dai seguenti:

«Art. 1. – (Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale). – 1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti e alle persone senza potere di acquisto sono equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

Art. 1-bis. – (Definizioni di spreco alimentare e di prodotto non somministrato). – 1. È definito spreco alimentare l’insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni economiche o estetiche ovvero per prossimità della scadenza di consumo, ancora perfettamente commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere eliminati e smaltiti.

  1. Sono definiti prodotti non somministrati i prodotti alimentari che, in luogo di essere oggetto di spreco alimentare, sono utilizzati ai fini della distribuzione di cui all’articolo 1.

Art. 1-ter. – (Disposizioni per la riduzione dello spreco alimentare). – 1. Al fine di migliorare e di rendere più efficace la distribuzione gratuita di prodotti alimentari

agli indigenti e alle persone senza potere di acquisto, nonché di ridurre lo spreco alimentare, sulle etichette dei prodotti alimentari può essere riportato, oltre al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza di cui agli articoli 10 e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, anche il termine di utilizzabilità commerciale del medesimo prodotto. Tale termine deve essere inferiore rispetto al termine minimo di consumo o alla data di scadenza, in misura tale da consentire la presa in carico, il possibile stoccaggio temporaneo e la consegna agli indigenti e alle persone senza potere di acquisto secondo le modalità di cui all’articolo 1.

  1. Alle imprese alimentari di produzione o di distribuzione dei prodotti alimentari che adottano il sistema del termine di utilizzabilità commerciale di cui al comma 1 è riconosciuta una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore ai sensi dell’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La percentuale di riduzione della TARI di cui al periodo precedente non può essere inferiore al 20 per cento della tariffa.
  2. Le imprese di cui al comma 2, ai fini della riduzione della TARI e del controllo del processo di applicazione della predetta riduzione, registrano su un apposito registro i prodotti alimentari che riportano il termine di utilizzabilità commerciale e le organizzazioni di cui all’articolo 1 alle quali tali prodotti sono stati consegnati.
  3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, stabilisce appositi criteri per definire il modello dei registri da utilizzare per le finalità di cui al comma 3. In caso di mancata adozione del decreto di cui al periodo precedente, le imprese di cui al comma 2 possono utilizzare modalità autonome di registrazione.
  4. Le registrazioni di cui al comma 4 sono sottoposte ai controlli previsti per i registri di carico e scarico dei rifiuti.

Art. 1-quater. – (Misure di informazione e di sensibilizzazione per ridurre lo spreco alimentare). – 1. Nell’ambito dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera b), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, assicura un numero adeguato di ore di informazione e di messaggi giornalieri di promozione informativa per sensibilizzare il pubblico ad adottare comportamenti e misure volti a ridurre lo spreco alimentare.

  1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con il Ministero della salute e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito della promozione informativa di cui al comma 1 e tramite ulteriori modalità di comunicazione allo scopo utilizzabili, realizza una campagna di informazione diretta a fornire informazioni e assistenza ai cittadini in materia di prevenzione e di riduzione dello spreco alimentare».