mercoledì 5 Ottobre 2016

Rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura


 

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
VECCHIO, PELLEGRINO, D’AGOSTINO, ZACCAGNINI, PASTORELLI, MATTEO BRAGANTINI, LOCATELLI, PRATAVIERA, RABINO, RICCARDO GALLO, MARZANO, MISURACA, SAMMARCO, VEZZALI, BOSCO, FITZGERALD NISSOLI, CARUSO, ZANIN, SANTERINI, BURTONE, TURCO, MINARDO, CAPODICASA, ATTAGUILE
Modifica all’articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura
Presentata il 5 ottobre 2016

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Onorevoli Colleghi! — La legge n. 44 del 1999 rappresenta, ad oggi, uno strumento fondamentale nel contrasto alle attività di racket ed usura. Essa costituisce uno schermo a difesa di quegli imprenditori che non hanno accettato il ricatto malavitoso e perciò sono stati danneggiati. Ottimo baluardo per chi subisce un attentato e viene protetto dalla proroga delle scadenze.
Non sufficiente per quei soggetti che sono stati tenuti continuamente sotto ricatto. Ad una prima proroga delle scadenze se ne aggiunge una seconda, ed anche una terza ed una quarta. Per questo le proroghe si sommano, si protraggono nel tempo e al momento dell’ultima scadenza l’importo da pagare al fisco, o agli altri enti creditori, costituisce la somma di queste proroghe, con importo notevole al quale l’imprenditore non è in grado di fare fronte.
Negli anni, peraltro, la legge è stata oggetto di continue revisioni ed integrazioni al fine di comprendere nel suo corpus tutte le fattispecie che nel tempo si sono presentate all’attenzione.
Il legislatore nel tentativo di tutelare la vittima dell’atto lesivo ha previsto, all’articolo 20, comma 1, di prorogare di trecento giorni tutti gli adempimenti amministrativi, il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari e ogni altro atto avente forza esecutiva ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, prorogando, inoltre, di tre anni i termini di scadenza degli adempimenti fiscali (articolo 20, comma 2).
La moratoria prevista dall’articolo 20 della legge n. 44 del 1999 mira a tutelare il patrimonio aziendale dell’imprenditore e del libero professionista consistentemente danneggiati da atti di intimidazione di matrice estorsiva o da approfittamenti usurari dalle aggressioni dei creditori (anche di quelli totalmente estranei ai reati) per il tempo presumibilmente necessario a ricevere il contributo statale, acquisito il quale l’operatore economico e il professionista potranno estinguere i debiti e riprendere o proseguire l’attività senza particolari ostacoli di natura economico-finanziaria.
Il legislatore, quindi, intende mettere al riparo la vittima di eventi di origine estorsiva o usuraia da eventuali complicazioni che possono insorgere in attesa che il processo di accesso al ristoro previsto dagli articoli 3, 5, 6 e 8 della legge n. 44 del 1999 si completi. Obiettivo primario del legislatore, pertanto, è consentire il prosieguo dell’attività economica con il conseguente mantenimento del livello occupazionale.
Il fenomeno del racket, tuttavia, è complesso ed in continuo divenire. L’eradicazione di tale fenomeno passa da un processo di costante adattamento, in una dinamica di azione e reazione. Se da un lato il legislatore è intervenuto più volte per ricomprendere nuove fattispecie o semplificare le procedure, dall’altro la più piccola incertezza o lungaggine burocratica può atterrire le vittime di racket e indurle a non denunciare, soprattutto considerando che coloro che perpetrano tali intimidazioni agitano davanti agli occhi delle loro vittime lo spettro dell’isolamento e dell’incomprensione da parte dello Stato, arma divenuta, ormai, ben più convincente dei classici metodi intimidatori.
Il principale profilo di criticità relativo all’articolo 20 della legge n. 44 del 1999 attiene alla reiterazione nel tempo degli eventi lesivi. Il sistema di tutela previsto dalla legge in questione, sufficiente ad assicurare il perdurare dell’attività economica nel caso di un singolo evento lesivo, entra in crisi non appena questi si ripetono nel tempo, rendendo il ricorso agli strumenti di tutela ad ora esistenti un’arma a doppio taglio.
In assenza di alcun tipo di coordinamento tra le pratiche di richiesta di accesso alla sospensione dei termini di cui all’articolo 20 della suddetta legge, infatti, il ricorso reiterato a tale tutela, sebbene vitale nel breve periodo per la sopravvivenza dell’attività economica, risulta essere motivo di preoccupazione preponderante per il prosieguo della stessa nel lungo periodo.
L’articolo in questione, infatti, prevede che i termini vengano postergati dalla loro naturale scadenza (all’interno dell’anno lesivo) per trecento giorni o per tre anni; in tale periodo di tempo si presume che la vittima di tali atti abbia già avuto accesso al ristoro previsto dalla norma stessa e quindi sia in grado di ripagare pro scadenza quanto sospeso.
Ma cosa accade se, passato il termine di sospensione nel corso del pagamento delle scadenze sospese, l’attività in questione subisce un ulteriore evento lesivo, poi un altro e un altro ancora?
Senza dubbio per assicurare la sopravvivenza della stessa il soggetto leso fa ricorso all’articolo 20 della legge n. 44 del 1999. Ciò sospende nella fattispecie sia il pagamento di quanto maturato nel nuovo anno lesivo, sia il rimborso delle scadenze già postergate per effetto del provvedimento relativo al precedente effetto lesivo.
Immaginiamo che ciò si ripeta nell’arco di pochi anni per un certo numero di volte. Appare evidente che l’attività economica così bersagliata dal racket accumuli in breve tempo non solo un debito consistente per cercare di riparare i danni dovuti all’evento lesivo in sé e proseguire con la propria attività mentre si provvede ad accertare e risarcire il danno patito; ma anche un consistente debito verso lo Stato che sebbene sia sospeso, in assenza di un coordinamento tra i successivi provvedimenti, rischia di ricadere, allo scadere dell’ultima sospensione, in tempo brevissimo.
Si ponga particolare attenzione su un punto: le scadenze in base all’articolo 20 vengono tutte prorogate di un tempo prestabilito. Esse, perciò, ricadranno tutte alla naturale distanza l’una dall’altra ma posticipate di trecento giorni o di tre anni dalla loro scadenza naturale. Nel caso di più sospensioni questo scaglionamento si perde del tutto, assistendo così al sovrapporsi di un numero consistente di scadenze ricadenti in ordine sparso e relative a tanti esercizi quante sono le sospensioni. Accade, quindi, che allo scadere dell’ultima sospensione l’esercente attività economica non sia in possesso dell’ingente liquidità necessaria, nel breve termine, a far fronte alle scadenze previste.
Si aggiunga, inoltre, che il legislatore non prevedendo un coordinamento della reiterazione degli eventi lesivi ha sottovalutato le ricadute anche nel campo del merito creditizio.
Il debito verso le varie amministrazioni statali (INPS, INAIL, Agenzia delle entrate, etc.) così sospeso viene iscritto nel bilancio d’esercizio. Come noto, secondo le regole di Basilea qualunque istituto di credito è tenuto a valutare in base ad esso, in via preponderante, il merito creditizio di colui che richiede accesso al credito. Appare, quindi, del tutto evidente come l’esistenza di un debito verso la pubblica amministrazione, che nel reiterarsi delle sospensioni diviene consistente, influisca negativamente sull’accesso al credito fin quasi ad azzerarlo e per tempi sensibilmente più lunghi rispetto alla sospensione stessa, cioè sino al completo pagamento di quanto dovuto.
Appare, quindi, evidente che quanto sopra esposto sia in aperto contrasto con la ratio che il legislatore aveva in mente quando ha formulato la legge n. 44 del 1999 ovverosia assicurare il perdurare dell’attività economica.
È, dunque, evidente, per quanto sin qui esposto, la necessità di una ridefinizione dello stesso articolo 20 della legge n. 44 del 1999.
A tal fine nel testo in oggetto si propone una modifica dell’articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che integri l’articolato esistente sia attraverso l’introduzione della possibilità, per le vittime di eventi lesivi reiterati, di consolidare e dilazionare nel tempo quanto dovuto, sia attraverso la scorporazione del debito sospeso ai fini delle procedure di determinazione del rating aziendale.
Con particolare riferimento all’introduzione per le vittime di eventi lesivi di consolidare e dilazionare nel tempo quanto dovuto, l’articolo 1 della presente proposta di legge modifica l’articolo 20 della legge n. 44 del 1999, introducendo il comma 7-quater che stabilisce la possibilità, per le vittime di reiterati eventi lesivi, che abbiano fatto ricorso in più occasioni successive alla moratoria ex articolo 20 della legge n. 44 del 1999, di dilazionare sino a centoventi mesi debiti verso il fisco; mentre il comma 7-quinquies prevede la scorporazione, ai fini delle procedure di determinazione del rating aziendale del debito sospeso, attraverso l’istituzione di un fondo di garanzia che copra le aziende che ne facciano richiesta per un importo pari al debito sospeso.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
      1. Dopo il comma 7-ter dell’articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono aggiunti i seguenti:

«7-quater. Al soggetto che abbia richiesto ed ottenuto, per effetto di due o più eventi lesivi nell’arco di cinque anni, la moratoria di cui ai commi da 1 a 4 è concessa, da parte dell’erario, ovvero degli enti previdenziali o assistenziali, la rateizzazione del debito contratto, per effetto della moratoria stessa, sino a 120 mesi senza interessi e oneri.

7-quinquies. A favore dei soggetti di cui al comma 7-quater è costituito un fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale Spa allo scopo di assicurare i crediti concessi dagli istituti di credito e sterilizzare gli effetti negativi sul merito creditizio dovuti al debito accumulato in ragione della moratoria».

Art. 2.
      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.