giovedì 1 Agosto 2013

Promozione dell’equilibrio della rappresentanza dei sessi nell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia


PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

BRUNO BOSSIO, NICCHI, LOCATELLI, ALBANELLA, BASSO, BATTAGLIA, BERLINGHIERI, BINDI, BINETTI, FRANCO BORDO, PAOLA BRAGANTINI, CAROCCI, CASELLATO, CENNI, CENSORE, COCCIA, COSTANTINO, COVELLO, D’ATTORRE, DE MICHELI, DI GIOIA, DI LELLO, DI SALVO, D’INCECCO, DURANTI, FAVA, FEDI, FOLINO, FONTANELLI, FRATOIANNI, GADDA, GARAVINI, GASPARINI, IACONO, IORI, LACQUANITI, LAFORGIA, MADIA, MAGORNO, MALPEZZI, MANFREDI, MANZI, MARCHI, MARCON, MARZANO, MATARRELLI, MAZZOLI, MELILLA, MELILLI, MIGLIORE, MORANI, OLIVERIO, PAGLIA, PANNARALE, PELLEGRINO, PETITTI, PIAZZONI, PILOZZI, POLLASTRINI, RICCIATTI, ROCCHI, RUBINATO, RUGHETTI, SANNICANDRO, SCALFAROTTO, SCOTTO, SIMONI, STUMPO, TIDEI, VALERIA VALENTE, VELO, VENITTELLI, ZAN

Modifiche agli articoli 12 e 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell’equilibrio della rappresentanza dei sessi nell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

Presentata il 1 agosto 2013

 

Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge si intende novellare la disciplina dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia al fine di garantire l’equilibrata rappresentanza di donne e di uomini.

Nella legislatura corrente l’Italia ha fatto dei notevoli passi in avanti nell’affermazione della rappresentanza politica al femminile. Nella classifica stilata dall’Unione interparlamentare internazionale (IPU) e in particolare nell’ambito del progetto «Women in National Parliaments», il nostro Paese, grazie alle elette nella XVII legislatura, è passato dal 56 posto al 34. Nella scorsa legislatura eravamo a pari merito con la Cina, seguiti dalla Cambogia. Oggi, invece, alla Camera dei deputati su 630 deputati 179 sono donne (28,4 per cento), mentre al Senato della Repubblica su 315 senatori elettivi 86 sono donne (27 per cento).

Cioè è dovuto esclusivamente alle scelte dei singoli partiti, poiché non vi è alcuna disposizione volta al riequilibrio della rappresentanza dei sessi, come invece consentirebbe il novellato articolo 51 della Costituzione. Si tratta dunque di una situazione pienamente reversibile, qualora i partiti, in particolare quelli di centro-sinistra che maggiormente si sono impegnati sul versante della pari opportunità, subissero una svolta regressiva.

A livello comunale, in seguito alla prima applicazione della legge n. 215 del 2012 analoghi passi avanti sono stati fatti. In questo caso, tuttavia, i progressi si sono verificati per via legislativa, cercando di interrompere un trend negativo che da anni vede una presenza molto bassa di donne anche ai livelli di Governo più vicini ai cittadini, ancorché in misura leggermente meno marcata rispetto al livello nazionale.

Nella stessa direzione vanno anche le regioni, che – nell’approvare le rispettive leggi elettorali, ai sensi dell’articolo 122 della Costituzione – hanno introdotto misure volte al riequilibrio della rappresentanza dei sessi.

Con questa proposta di legge si propone di apportare una modifica alle modalità di espressione del voto di preferenza per candidati della stessa lista nonché di introdurre una soglia massima di candidati del medesimo sesso all’interno delle liste presentate da ciascun soggetto politico, a pena di inammissibilità: si propone, in altre parole, l’introduzione della cosiddetta «doppia preferenza di sesso» e un vincolo alla composizione delle liste.

Prima di tutto, dunque, si propone di intervenire sulla legge 24 gennaio 1979, n. 18, introducendo disposizioni volte direttamente a garantire un’equilibrata rappresentanza di donne e di uomini anche per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, considerando la crescente rilevanza di tale consesso per le decisioni di politica pubblica che direttamente riguardano la vita dei nostri cittadini, la perdurante scarsa rappresentanza delle donne anche in quel contesto e la copertura costituzionale che, a partire dal 2003 con la riforma dell’articolo 51, hanno ottenuto le azioni positive volte a riequilibrare la rappresentanza dei sessi.

La proposta di legge si motiva, inoltre, con l’esigenza di pervenire a un’omogeneità tra i sistemi elettorali delle diverse articolazioni della rappresentanza istituzionale.

Prima di tutto, si propone di uniformare il sistema elettorale per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia alle leggi vigenti che regolamentano l’elezione dei consigli comunali e agli orientamenti che vanno assumendo i diversi consigli regionali con le leggi per il voto di preferenza di genere, anche in seguito all’entrata in vigore della legge n. 215 del 2012 che ha introdotto un principio stringente e vincolante per le regioni nell’ambito della legge statale (legge n. 165 del 2004).

Si introduce quindi il metodo della doppia preferenza di genere, assegnando all’elettore la possibilità di esprimere due preferenze, ma obbligandolo a fare sì che, se intende avvalersi di tale facoltà, debba esprimerla per un candidato di sesso diverso dal primo, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Si tratta, peraltro, di un modello che è già stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 4 del 2010, ha dichiarato la legittimità delle norme per la preferenza di sesso contenute nella legge elettorale della regione Campania «in quanto volte a ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi in linea con gli articoli 51 e 117 della Costituzione».

Infatti con la doppia preferenza di genere non si attribuiscono a nessuna candidatura maggiori opportunità di successo rispetto ad altre, ma solo un’uguaglianza di opportunità in sintonia con l’ordinamento ispirato al principio fondamentale dell’effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini.

A giudizio della Corte, inoltre, la condizione di genere cui l’elettore viene assoggettato, non potrebbe essere considerata lesiva della libertà di voto in quanto si tratta di una misura promozionale, ma non coattiva: si tratta di una facoltà aggiuntiva che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali.

Coerentemente con tale soluzione si prevede, inoltre, che ciascuna lista di candidati non possa essere composta da un numero di membri dello stesso sesso superiore ai due terzi – modificando conseguentemente l’articolo 12 della legge n. 18 del 1970 – in modo da assicurare una presenza femminile adeguata nelle liste, che consenta all’elettore una scelta reale. La necessità che le liste fossero composte da un massimo di due terzi di candidati dello stesso sesso era stata introdotta con l’articolo 3 della legge n. 90 del 2004, successivamente confluito nel codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ma si trattava di una soluzione molto blanda poiché prevedeva esclusivamente una decurtazione del finanziamento in caso di violazione e non l’inammissibilità della lista e si applicava al complesso delle liste presentate sotto il medesimo contrassegno e non a ciascuna singola lista. Pertanto si ritiene necessario sostituire una disposizione così blanda con una previsione decisamente più efficace, peraltro già sperimentata e vigente a livello locale.

Considerando l’importanza degli obiettivi da conseguire e, a maggior ragione, l’avvicinarsi delle prossime elezioni europee, si auspica un esame in tempi rapidi della proposta di legge al fine di permettere l’eventuale sua applicazione già nella prossima tornata elettorale.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 12, dopo l’ottavo comma, è inserito il seguente:

«A pena di inammissibilità, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità inferiore»;

  1. b) all’articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza».

  1. L’articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è abrogato.