PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI, PASTORELLI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Presentata il 15 marzo 2013
Onorevoli Colleghi! L’Italia deve riflettere su come in pochi anni sia divenuto un Paese di immigrazione. Questa realtà non viene però affrontata dalla nostra società e alle nostre istituzioni. Ormai il fenomeno dell’immigrazione nel nostro Paese non è più temporaneo, ma stabile. L’Italia in questo momento si trova ad essere per gli immigrati un ponte tra il Mediterraneo e l’Europa, un ponte sul quale però molti di essi decidono di rimanere con la speranza di un futuro migliore.
Nel 2011 i nati di cittadinanza non italiana hanno raggiunto la cifra di 79.261 (pari al 18,4 per cento del totale delle nascite con un incremento del 28,7 per cento rispetto al 2010). Dal 2002 le nascite dei bambini stranieri sono aumentate del 209 per cento corrispondenti a circa l’11,4 per cento del totale, con un incremento di quasi il 90 per cento rispetto alla situazione di soli sei anni fa, tali numeri sono destinati ad assumere nei prossimi anni.
È giunto il momento di porre in essere politiche in favore dell’immigrazione che possano far collimare sicurezza e integrazione, ciò è necessario affinché non si causi nella popolazione italiana allarmismi e paure di matrice xenofoba.
Ulteriori analisi demografiche rilevano che l’Italia è uno tra i Paesi europei con una maggiore presenza di immigrati, avendo superato i 4 milioni e mezzo di stranieri regolarmente residenti. Numeri simili dunque, per quanto riguarda la rilevanza del fenomeno, ma completamente diversi rispetto alla sua articolazione Se prendiamo uno dei tipici indici di integrazione, ovvero il numero di cittadinanze concesse, notiamo la differenza macroscopica tra l’Italia e gli altri Paesi europei interessati dal fenomeno: nel 2005, 19.266 stranieri hanno acquisito la cittadinanza italiana, nello stesso periodo erano 154.827 in Francia, 117.241 in Germania e 48.860 in Spagna. Utile in questo senso è anche l’analisi delle cittadinanze concesse in Italia negli ultimi anni. Si nota un aumento importante (dalle 10.645 nel 2002 alle i 35.766 del 2006). Emblematico è poi il dato riguardante il rapporto tra cittadinanze concesse per matrimonio che raccolgono circa i quattro quinti delle intere richieste di concessione, rispetto a quelle per residenza.
È un dato, questo, tipicamente italiano che dimostra come la cittadinanza per residenza, frutto di un processo di radicamento sostanziale, sia un’opzione che di fatto non viene presa in considerazione dal cittadino straniero, che continua per lo più a sentirsi e a vivere in Italia come ospite, dato sottolineato recentemente anche dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, che giudica l’incidenza delle acquisizioni della cittadinanza in Italia come «poco significativa se non insoddisfacente» («Indici di integrazione degli immigrati in Italia, IV e V Rapporto», Roma 2008).
Si è giunti, alla luce delle trasformazioni sociologiche che hanno investito il nostro Paese in tema di immigrazione e solidarietà, alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina l’acquisto della cittadinanza italiana. È richiesto un arco temporale molto lungo (dieci anni che salgono nella realtà a tredici-quindici anni) che impedisce, di fatto, l’acquisizione a pieno titolo dei diritti civili legati alla cittadinanza. Inoltre è un provvedimento di tipo concessorio, che esclude quindi la partecipazione attiva del richiedente all’iter di acquisizione.
La presente proposta di legge mira a fare sì che il minore nato in Italia da un nucleo familiare anche se straniero acquisisca sin dalla nascita la cittadinanza italiana, evitando un processo di integrazione «ad excludendum». Per far sì che ciò accada occorre affiancare all’attuale principio dello «jus sanguinis» accolto dalla legislazione vigente, il principio dello «jus soli», ovviamente accompagnato da condizioni di legalità e crescita scolastica regolare.
La cittadinanza deve diventare per lo straniero adulto un processo certo, ricercato e formativo; il punto di arrivo di un percorso di integrazione sociale, civile e culturale e il punto di partenza per il suo continuo approfondimento. L’idea fondamentale è da un lato quella di fornire tutti gli strumenti idonei a favorire un processo che porti al pieno riconoscimento dei diritti di cittadinanza a chi dimostri di volersi integrare nel tessuto sociale e civile della nazione che lo ospita; dall’altro quella di non far scattare automatismi laddove questa volontà non sia espressa esplicitamente. E difficile affermare infatti, vista l’entità dei flussi, che le vigenti norme sulla cittadinanza abbiano costituito un efficace deterrente contro l’immigrazione nel nostro Paese: inefficaci in tal senso, esse rischiano, invece, di costituire un poderoso argine contro il processo di integrazione, con ricadute dirette sulla stabilità sociale e, quindi, sulla sicurezza reale e percepita dei cittadini.
Per compenetrare i due aspetti complementari della questione, sicurezza e integrazione, alcuni articoli della presente proposta di legge individuano con precisione anche le condizioni per le quali la cittadinanza può essere negata, preclusa o sospesa. Quello che ci preme sottolineare, in generale, è che, una volta riconosciuta la positività per la collettività del garantire l’integrazione completa e consapevole di chi sceglie di vivere stabilmente nel nostro Paese, è opportuno che lo Stato stesso intervenga attivamente per facilitare il realizzarsi di questo processo.
L’ispirazione della presente proposta di legge, per ciò che concerne i minori, viene dalla Convenzione europea sulla nazionalità, del 6 novembre 1997, la quale prevede che lo Stato faciliti nel suo diritto interno l’acquisto della cittadinanza per le «persone nate sul territorio e ivi domiciliate legalmente ed abitualmente» [(articolo 6, paragrafo 4, lettera e)]. Si prevede in questo senso che il minore nato in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno legalmente soggiornante da almeno cinque anni e attualmente residente, possa diventare cittadino italiano, previa dichiarazione di un genitore da inserire «obbligatoriamente» nell’atto di nascita. L’obbligatorietà della dichiarazione introduce, per così dire, un onere a carico dello Stato a fare sì che il diniego sia consapevole o, da un altro punto di vista, a evitare che l’omissione dell’assenso avvenga per ignoranza della norma. È uno dei tanti meccanismi previsti dalla presente proposta di legge che testimoniano l’interesse dello Stato nel favorire e nel garantire l’instaurarsi del processo di integrazione. Se il genitore, poi, dovesse dissentire, al soggetto e comunque garantita la possibilità di diventare cittadino italiano facendone richiesta entro due anni dal compimento della maggiore età. Attenzione particolare è prestata anche ai minori che, seppure non nati in Italia, vi risiedano legalmente ovvero compiano in Italia il loro percorso formativo. È infatti previsto che un minore diventi cittadino italiano, su istanza del genitore (o del soggetto stesso se compie la maggiore età durante gli studi), se ha completato un percorso scolastico o professionale nel nostro Paese.
Un’altra colonna portante della presente proposta di legge consiste nell’intento di superare l’attuale procedimento di concessione della cittadinanza, basato su condizioni esclusivamente quantitative, introducendo un meccanismo di attribuzione che, a fronte della riduzione del numero di anni necessari per ottenere la cittadinanza, richieda alcuni impegnativi requisiti che implichino la valutazione della qualità della presenza nel nostro Paese dello straniero e la sua volontà di intraprendere effettivamente e con successo un percorso di integrazione che possa culminare con l’attribuzione della cittadinanza. Sono previste, pertanto, la verifica della residenza attuale e della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero. Infine è previsto un giuramento di osservanza della Costituzione e di rispetto dei suoi valori fondamentali. È importante sottolineare che la prestazione di tale giuramento non è un mero atto formale, ma è indispensabile al fine del perfezionamento della procedura di attribuzione della cittadinanza, tanto che, in caso di mancata e ingiustificata presenza alla cerimonia del giuramento, il provvedimento viene sospeso, mentre lo stesso procedimento addirittura decade nel caso di rifiuto a prestare il giuramento. Si ritiene, in questo modo, di riuscire a compenetrare e ad armonizzare le esigenze, diverse ma intimamente legate, di sicurezza e di integrazione nel governo dei processi di immigrazione.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Nascita).
«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni e ivi residente;
b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia e ivi residente, senza interruzioni, da almeno un anno»;
«2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione obbligatoria di volontà in tale senso di un genitore da sottoscrivere contestualmente alla registrazione anagrafica e da inserire nell’atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di un’altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
2-ter. Qualora sia stato espresso esplicito rifiuto nella dichiarazione obbligatoria di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».
Art. 2.
(Minori).
«2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano a meno che non esprima esplicito rifiuto. Qualora la legislazione del Paese di origine non lo consenta è richiesta al soggetto un’opzione.
2-bis. Il figlio minore di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale secondo l’ordinamento del Paese di origine se ha completato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di un’altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
2-ter. Il soggetto di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano al raggiungimento della maggiore età o comunque una volta completato il percorso scolastico o professionale a meno che non esprima esplicito rifiuto. Qualora la legislazione del Paese di origine non lo consenta è richiesta al soggetto un’opzione».
Art. 3.
(Matrimonio e adozione di maggiorenne).
«Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la
cittadinanza italiana, quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, nel suddetto periodo, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi ovvero quando sia già in essere un precedente vincolo matrimoniale nel Paese di origine.
Art. 4.
(Attribuzione della cittadinanza).
«Art. 5-bis. – 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza e alle condizioni di cui all’articolo 5-ter, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno:
attualmente vi risiede e che è in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
Art. 5.
(Verifica dell’integrazione linguistica e civica dello straniero).
«Art. 5-ter. – 1. L’acquisizione della cittadinanza italiana nell’ipotesi di cui all’articolo 5-bis, comma 1, lettera a), è condizionata alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, riscontrata:
delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del citato comma.
Art. 6.
(Motivi preclusivi dell’attribuzione della cittadinanza).
«Art. 6 – 1. Precludono l’attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:
pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
i provvedimenti che dispongono l’arresto, la cattura, il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dal Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia o dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda o dalla Corte penale internazionale determinano la sospensione del procedimento per l’attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all’interessato».
Art. 7.
(Decreto di attribuzione della cittadinanza).
«1. Ai sensi dell’articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell’interno, su istanza dell’interessato.
1-bis. Le istanze proposte ai sensi degli articoli 5, 5-bis e 9 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante o alla competente autorità consolare».
Art. 8.
(Procedura di reiezione delle istanze).
«Art. 8. – 1. Con decreto motivato, il Ministro dell’interno respinge l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis, dell’articolo 5-bis, comma 1, e dell’articolo 7, comma 1, ove sussistano le cause ostative indicate all’articolo 6».
Art. 9.
(Reiezione per motivi di sicurezza della Repubblica).
«Art. 8-bis. – 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell’interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 7, comma 1-bis, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 10.
(Concessione della cittadinanza).
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al minore straniero o apolide che ha frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età»;
2) la lettera d) è abrogata;
3) alla lettera e) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;
4) la lettera f) è abrogata;
«2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2, l’interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito».
Art. 11.
(Giuramento).
«Art. 10. – 1. Il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia dal giorno successivo alla sua emanazione.
Art. 12.
(Doppia cittadinanza).
«Art. 11-bis. – 1. Ai fini dell’acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera».
Art. 13.
(Abolizione dell’equiparazione tra rifugiati e apolidi).
Art. 14.
(Casi particolari di riacquisto o acquisto della cittadinanza).
«2. Possono altresì riacquistare o acquistare la cittadinanza:
«2-bis. Il diritto al riacquisto o all’acquisto della cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una dichiarazione resa al sindaco del comune di residenza dell’istante, oppure alla competente autorità consolare previa produzione di idonea documentazione ai sensi di quanto disposto con decreto del Ministro dell’interno emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri».
Art. 15.
(Prestazione del giuramento).
«1-bis. La prestazione del giuramento di cui all’articolo 10 è resa dinanzi al sindaco del comune di residenza dell’istante, ovvero, in caso di residenza all’estero, dinanzi all’autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, secondo modalità stabilite ai sensi dell’articolo 25.
1-ter. La prefettura-ufficio territoriale del Governo provvede a convocare l’interessato per il giuramento secondo modalità che garantiscono il rispetto del termine di cui all’articolo 10, comma 1».
Art. 16.
(Modalità di computo del periodo di residenza legale).
«Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, per il computo del periodo di residenza legale, se prevista, si calcola come termine iniziale la data di presentazione della relativa dichiarazione anagrafica resa dal soggetto interessato al competente ufficio comunale, qualora ad essa consegua la registrazione nell’anagrafe della popolazione residente».
Art. 17.
(Disciplina di attuazione).
Art. 18.
(Disposizioni transitorie).