giovedì 3 Marzo 2016
Norme sulle persone adottanti
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati Locatelli e Pastorelli
Norme sulle persone adottanti
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– Il presente disegno di legge sana una grave lacuna del nostro diritto di famiglia. In tema di adozioni, pur avendo l’Italia ratificato trattati che imponevano il riconoscimento della possibilità dei/delle single di adottare (possibilità che già nel diritto di Giustiniano, per influenza dell’imperatrice Teodora, era riconosciuta alle donne), il principio non è stato attuato nel nostro ordinamento. L’adozione consentita ai/alle single è infatti limitata ad ipotesi marginali e ad essa sono attribuiti effetti diversi e minori, rispetto all’adozione operata da una coppia.
Ancor più incomprensibile è che si discriminino quelle coppie che non possono o non vogliono consacrare il vincolo nel matrimonio, incluse quelle composte da persone dello steso sesso; non resta quindi che procedere ad una doverosa parificazione di diritti, riconoscendo la possibilità di adottare a prescindere dalla natura giuridica del rapporto che lega due persone, ovvero dal loro orientamento sessuale.
L’elenco dei Paesi occidentali che hanno regolamentato le unioni diverse dal matrimonio non è soltanto lungo, ma onnicomprensivo. È opportuno comprendere che, su tali temi, l’Italia è isolata ed è lontana dall’Europa. Ciò deve indurre a riflettere e, ove si creda nel patrimonio di valori laici, che costituiscono la base delle democrazie europee e dell’evoluzione del pensiero del novecento, ad impegnarsi perché la distanza venga, quanto meno, ridotta.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1.L’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1. L’adozione è consentita:
- a) a persone legate da rapporto coniugale mediante matrimonio, civile o concordatario, da almeno tre anni. Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto;
- b) a persone, dello stesso sesso ovvero di sesso diverso, legate da un’unione non coniugale o da rapporto di convivenza, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità dell’unione o del rapporto di convivenza da almeno tre anni.
- c) a persona singola, quando ciò realizzi l’interesse del/la minore, accertato ai sensi del titolo IV.
- Le persone di cui al comma 1 devono essere affettivamente idonee e capaci di educare, istruire e mantenere i/le minori che intendano adottare.
- L’età degli/delle adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di cinquantacinque anni l’età dell’adottando.
- Tra le persone di cui al comma 1 lettere a) e b) non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale, neppure di fatto.
- I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il Tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
- Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli/delle adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli/e anche adottivi dei quali almeno uno/a sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del/la minore già dagli stessi adottato.
- Alle medesime persone sono consentite più adozioni anche con atti successivi. Costituisce criterio preferenziale, ai fini dell’adozione, l’avere già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.
- Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell’àmbito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli adottati.»
Art. 2.
- All’articolo 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «una famiglia affidataria» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti affidatari».
- All’articolo 22, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la parola: «coppie» è sostituita dalla seguente: «persone».
- All’articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorsi sei mesi dall’affidamento, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo con il rito sommario di cognizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e successive modificazioni, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge. Il rito salvaguarda comunque le seguenti modalità:
- a) sentire le persone adottanti, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno;
- b) sentire il minore adottando, se ha compiuto gli anni dodici. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti delle persone prescelte. Il minore di età inferiore agli anni dodici può essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento;
- c) sentire il pubblico ministero;
- d) senza altra formalità di procedura, provvedere sull’adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione non oltre sei mesi dall’istanza.»;
- All’articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono altresì apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, le parole: «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone affidatarie»;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se uno degli affidatari muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro affidatario nei confronti di entrambi, con effetto, per la persona deceduta, dalla data della morte»;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i componenti della coppia affidataria, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi i componenti stessi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora uno di loro o entrambi ne facciano richiesta».
- All’articolo 27, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «degli adottanti,» sono inserite le seguenti: «o dell’adottante,».
- All’articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) certifica la data di inserimento del minore presso la persona o le persone affidatarie o adottanti;».
- All’articolo 35, comma 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) l’inserimento del minore presso la persona o la famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse;».
- 8. All’articolo 37, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «ai genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore o ai genitori adottivi».
- All’articolo 41, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «nella famiglia dei coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli».
- La facoltà attribuita ai coniugi dall’articolo 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere esercitata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche dalle persone che risultino fornite dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 6 della predetta legge n. 184 del 1983, come sostituito dall’articolo 1, comma 1.