Proposta di legge
D’iniziativa dei Deputati
PASTORELLI, LOCATELLI, LO MONTE
Disposizioni per l’istituzione di una zona franca urbana e di una zona economica speciale a favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26-30 ottobre 2016.
Onorevoli Colleghi!
Gli abitanti dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016, oltre ad aver subito, le inevitabili conseguenze dovute alla crisi economica che, da tempo ha investito il nostro Paese, si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la catastrofe del sisma che ha interessato e continua ad interessare tali aree.
E’ evidente che una situazione del genere deve essere necessariamente accompagnata da misure che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti.
In questo contesto si inserisce la necessità e l’opportunità di ricorrere alla realizzazione non soltanto di una zona franca, ma anche di Zone economiche speciali (ZES) che favoriscono lo sviluppo sociale e la rigenerazione.
Di recente sono state istituite diverse Zone Franche Urbane (ZFU), tra cui quelle de l’Aquila e dell’Emilia a seguito dei territori che hanno interessato i relativi territori.
Nelle ZFU sono previste agevolazioni fiscali e previdenziali per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionali nelle micro e piccole imprese che consistono nell’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dall’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tali misure, tuttavia, se pure utili non sono sufficienti per un rilancio sociale ed economico di un territorio vasto qual è quello delle quattro regioni colpite dal sisma.
In tale territorio, oltre alle ZFU, va prevista anche l’istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle quali, oltre alle imprese già esistenti, si possono insediare nuove imprese grazie ai benefici che tali strumenti offrono. Una ZES, come noto, è una zona all’interno di una nazione in cui sono adottate specifiche leggi finanziarie ed economiche costruite con l’obiettivo di attrarre investitori zonali nazionali e stranieri che possono essere interessati a fare affari in una zona dove ricevono trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari. All’interno delle ZES, le tasse vengono ridotte e possono essere azzerate completamente e le imprese pagano tariffe più basse.
L’idea alla base di una zona economica speciale, o comunque di una zona franca per lo sviluppo sociale e la rigenerazione, è che questo strumento può stimolare una rapida partenza economica nelle zone del cratere completamente immobilizzate, sotto il profilo della circolazione della ricchezza, dal fenomeno sisma. Con nuovi investimenti, tali zone, possono svilupparsi molto rapidamente, attirando poi lavoratori provenienti da tutta l’area di riferimento. Ogni zona del cratere è un’area depressa, ma con forti potenzialità; quindi è opportuno che lo Stato nell’ambito della doverosità propria del superamento degli ostacoli di cui all’art. 3 comma 2 della Carta Costituzionale, si faccia carico di rimuovere quelle barriere che impediscono a questi territori di ripartire immediatamente. Recentemente la stessa Grecia ha manifestato il suo interessamento verso l’istituzione del ZES come strumento eccezionale per lo sviluppo di aree depresse, ma con forti potenzialità.
In Italia esistono le condizioni ideali per l’istituzione di una ZES poiché alle zone del cratere va assegnato l’obiettivo di attrarre investitori, anche stranieri, interessati ad operare in un ambito territoriale nel quale possono fruire di incentivi per la realizzazione degli investimenti iniziali, di agevolazioni o esenzioni fiscali, di deroghe alla regolamentazione relativa ai contratti di lavoro, della disponibilità di immobili e terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffe agevolate.
La creazione di una “Zona per lo sviluppo e la rigenerazione” può ritenersi giustificata anche perché mutuata da altre esperienze (come quella polacca) che hanno creato zone su basi non esclusivamente economiche ma anche tecnologiche e culturali.
L’obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l’insediamento di specifici comparti di attività economica, l’adozione di nuove soluzioni tecnologiche, il miglioramento della competitività e la creazione di nuovi posti di lavoro. Il livello delle detrazioni previste varia dal 30% al 50% del valore dell’investimento.
Il sistema di agevolazioni fiscali dovrebbe riguardare l’offerta di terreni per gli investimenti nell’area, ben servita a livello di infrastrutture stradali, l’offerta di immobili industriali/commerciali, un mercato del lavoro competitivo con manodopera qualificata e una burocrazia semplificata. Tutto ciò consentirebbe la creazione di un’area appenninica con forte vocazione allo sviluppo grazie al superamento delle barriere che la conformazione del territorio impone.
L’area, anche in considerazione dei centri di accademia e di cultura presenti, potrebbe diventare un centro amministrativo, economico, scientifico e culturale. In considerazione dell’economia esistente, prevalentemente artigianale e di commercio al dettaglio, ad oggi assolutamente impedita nella circolazione di ricchezza a causa del sisma, la zona conoscerebbe un nuovo sviluppo, legato a nuovi centri economici e realtà aziendali: si pensi alla trasformazione alimentare (produzione di prodotti a base di carne, prodotti di frutta e verdura, la produzione di spirti, la produzione di alimentari surgelati, lavorazione dei cereali), ai servizi informatici, alla produzione dei materiali da costruzione, alla produzione e scambio di servizi e soprattutto all’implementazione della cultura scolastica ed accademia di eccellenza. Ciò per affermare che il sistema di agevolazioni potrebbe consentire ad investitori anche stranieri la creazione di sedi delocalizzate della propria impresa oltre alla creazione di nuove strutture (ricettive e no di pubblico spettacolo ecc) che, ruotando intorno al mondo delle università e degli istituti scolastici di eccellenza nei servizi (con strutture, mense strutture ludiche e di svago ecc…). Sono punti forti che giustificherebbero investimenti nell’ampio territorio del cratere. Tra l’altro le zone del cratere sono i ottimo posizionamento geografico, dato che si pongono come punto centrale quindi di contatto e collegamento per tutta l’Italia centrale, risultando ben servite a livello stradale ed aeroportuale.
La realizzazione di tale zona appare dunque la ricetta ideale per rilanciare investimenti nel centro Italia, catalizzando anche l’interesse di grandi gruppi internazionali con la creazione, dunque, di occupazione e di sviluppo economico stabile. Tali benefici sono attesi in misura nettamente superiore alle perdite che l’erario sostiene per implementare il sistema di incentivazione dal momento che si tratta di entrate fiscali al momento inesistenti. In altre parole, se si considerano soltanto i benefici e gli oneri marginali che derivano dalla creazione di una tale zona, il saldo rimane di gran lunga positivo. Pertanto, il Governo nazionale ha senz’altro l’interesse a perseguire questo tipo di soluzioni per lo sviluppo, lavorando strenuamente per la condivisione con i partners europei per superare le eventuali obiezioni in merito al ripsetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato.
La creazione di una ZES, infatti, deve, conformarsi con le regole UE in materia di aiuti di Stato (artt. 107 – 109 TFUE), posto che le misure sono intrinsecamente selettive sotto il profilo geografico. Generalmente qualificate aiuti, gli esempi esistenti sono approvati dalla Commissione UE in ragione del sottosviluppo delle zone beneficiate e, dunque, approvate dalla Commissione in ragione della deroga dello sviluppo regionale (presupposto normativo art. 107, par. 3) TFUE.
Tuttavia, una ZES per l’area del cratere sismico potrebbe fondarsi, in alternativa o in aggiunta alla deroga per lo sviluppo regionale, sulla base dell’art. 107, par. 2, lett. B) TFUE, che stabilisce la compatibilità “de iure” degli aiuti volti proprio a rimediare ai danni arrecati dalle calamità naturali.
La prassi della Commissione UE in materia di aiuti di Stato fiscali postula, al fine di incrementare le possibilità di accoglimento della proposta, che la stessa possegga alcune caratteristiche strutturali tra le quali un orizzonte temporale definito ed individuato a priori, un tetto quantitativo e la esclusione dai benefici delle attività meramente finanziarie e speculative.
Proposta Di Legge
Titolo I
Zona franca urbana
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Titolo II
Zona economia speciale
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Le imprese possono godere dei benefici di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:
Art. 13
Il Governo è delegato a richiedere l’autorizzazione alla Commissione europea per la istituzione della ZES.