CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2017
819.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni
Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D’Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli).
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l’elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali
ART. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).
1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«ART. 1. – . 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
3. Per la presentazione delle candidature e per l’assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall’articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all’articolo 3, comma 1. Per la assegnazione del restante numero di seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di tre o quattro collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.
4. In ciascuno dei collegi uninominali è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. L’attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali è effettuata, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del presente Testo Unico.».
2. All’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi uninominali ed il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali.».
b) il comma 3 è soppresso.
3. L’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un’unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale».
4. L’articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.
5. L’articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « nei collegi plurinominali « sono inserite le seguenti: «e nei collegi uninominali» e dopo le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei singoli collegi uninominali».
6. All’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali».
7. All’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l’indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all’articolo 17 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell’ambito del collegio plurinominale».
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all’unità superiore».
8. L’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«ART. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità dell’elezione.
2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità dell’elezione.
3. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla.
4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2.
5. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell’elezione.».
9. All’articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e i candidati nei collegi uninominali».
10. All’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali presentate» sono inserite le seguenti: «, dei candidati nei collegi uninominali».
11. All’articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3) le parole: «e al quarto» sono soppresse;
b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
d) dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominali»;
e) al numero 6-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all’alinea, dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati di ciascun collegio uninominale»;
2) all’alinea, le parole: «di cui all’articolo 19, e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 19 e, fermo restando che, nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista nei restanti collegi uninominali.
12. All’articolo 24, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, per ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l’ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell’ordine numerico di cui all’articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;»
13. All’articolo 30, comma 1, numero 4), dopo le parole: «collegio plurinominale» sono inserite le seguenti: «e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali».
14. L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-terallegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24.
2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista cui il candidato è collegato con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 è stabilito con sorteggio l’ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate».
15. All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale».
16. L’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Ai fini del computo dei voti validi, non sono considerate le schede nulle e le schede bianche».
17. All’articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è considerato comunque valido».
18. All’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al terzo periodo, le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «al quale è attribuito il voto per l’elezione nel collegio uninominale»;
2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
b) al comma 3-bis, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
19. All’articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
20. L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 77. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
d) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
e) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».
21. L’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
c) procede al riparto di 303 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Esclude dall’attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
3. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione».
22. L’articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 83-bis – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 2, procede all’attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l’Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall’attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione all’articolo 83, comma 2. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall’Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.».
23. L’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l’Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l’ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l’ordine decrescente.
3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l’Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all’Ufficio centrale circoscrizionale competente. L’Ufficio centrale circoscrizionale provvede all’assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.
4. Nell’effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
5. Dell’avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».
24. All’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».
25. All’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche sopravvenuta», sono inserite le seguenti: «in un collegio plurinominale» e le parole: «non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, secondo l’ordine di presentazione»;
b) al comma 3 le parole: «dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» sono sostituite dalle seguenti: «attribuito in un collegio uninominale».
26. All’articolo 92, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole «e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale» sono soppresse;
b) l’ultimo periodo è soppresso.
27. All’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), le parole «nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all’articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.» sono soppresse ed è soppresso l’ultimo periodo;
b) al comma 3 le parole «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell’articolo 83, comma 1, numero 3)» sono soppresse.
28. All’articolo 93-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole «e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale» sono soppresse e l’ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 3, le parole «di cui all’articolo 1, comma 2, presentate» sono sostituite dalle seguenti: «presentate, per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale,»;
c) al comma 7, le parole «, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle» sono sostituite dalle seguenti: «e il contrassegno ovvero i contrassegni che contraddistinguono le».
29. All’articolo 93-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 3 è soppresso.
30. All’articolo 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell’articolo 83, comma 1, numero 3)» sono soppresse;
b) al comma 3 le parole «comma 1, numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere a), b) e c)» e le parole da «e, per ciascuna lista cui sono collegati,» fino alla fine del periodo sono soppresse;
c) il comma 4 è soppresso;
d) al comma 6, il primo periodo è soppresso e le parole «A tale fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate» sono sostituite dalle seguenti: «L’Ufficio centrale circoscrizionale procede alla attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, a tale fine per ciascuna lista divide la rispettiva cifra elettorale, come determinata»;
e) il comma 7 è soppresso;
31. Le Tabelle A-bis e A-ter, allegate al presente testo unico, sono sostituite dalle Tabelle A-bis e A-ter di cui all’Allegato 1 alla presente legge.
ART. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).
1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell’articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Il territorio nazionale, con eccezione del Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, è suddiviso in 150 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Per l’assegnazione del restante numero di seggi, ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti, di norma, dall’aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui costituiti per l’elezione del Senato e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui al comma 1, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro.
3. La regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è costituita in unico collegio uninominale.
4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.
5. L’assegnazione dei seggi alle liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell’articolo 17».
2. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali».
3. Nel titolo II, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. – 1. Presso la Corte di cassazione è istituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l’Ufficio elettorale centrale nazionale per il Senato della Repubblica, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente».
4. All’articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l’indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all’articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell’ambito del collegio plurinominale».
5. All’articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) stabilisce, con sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, per ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l’ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell’ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell’interno, con l’osservanza delle norme di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico».
6. L’articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1. L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale.
2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
7. L’articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
«Art. 16. – 1. L’Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale. In conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
2. L’Ufficio elettorale regionale procede quindi alle seguenti operazioni:
a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
c) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
d) comunica all’Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.
Art. 16-bis. – L’Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
c) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l’elenco delle liste di liste individuate ai sensi della lettera b).».
8. L’articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
«Art. 17. – 1. L’Ufficio elettorale regionale procede quindi all’assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste individuate dall’Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell’articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell’elenco di cui all’articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell’elenco di cui all’articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tal fine l’Ufficio procede alle seguenti operazioni:
a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
b) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Esclude dall’attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.
Art. 17-bis. – 1. Il senatore eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.
2. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».
9. L’articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. – 1.Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 21-ter.
2. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio plurinominale si applica quanto previsto dall’articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
10. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’ultimo periodo della lettera a) è soppresso;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) nella regione Valle d’Aosta/ Vallèe d’Aoste i partiti ed i gruppi politici organizzati di cui all’articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell’elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;»
c) l’ultimo ed il penultimo periodo della lettera b) sono sostituiti dai seguenti: «L’elezione nei collegi uninominali e l’elezione dei candidati cui sono assegnati seggi con metodo proporzionale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni ed integrazioni di cui al presente titolo. Alla presentazione delle candidature nei collegi uninominali della regione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 In tali disposizioni la parola lista è riferita ai gruppi di candidati presentati per l’elezione nei collegi uninominali della Regione. La presentazione dei gruppi di candidati per la candidatura nei collegi uninominali è effettuata presso della Corte di appello di Trento.»;
d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera b-bis), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall’alto in basso e da sinistra a destra secondo l’ordine stabilito con il sorteggio di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall’alto in basso secondo l’ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall’alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale;»;
e) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L’elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.
1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dell’Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi.».
11. All’articolo 20-bis è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati.»
12. All’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della regione. L’Ufficio centrale regionale comunica all’Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall’articolo 20, comma 1-ter.».
13. All’articolo 21-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2.».
14. Le tabelle A e B, allegate al decreto legislativo n. 533 del 1933, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all’Allegato 2 alla presente legge.
ART. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali).
1. Per l’elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell’ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l’elezione della Camera dei deputati sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica;
b) con esclusione delle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui alla lettera a), un numero non inferiore a due e non superiore a quattro dei seggi da attribuire ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Molise è attribuito ai sensi dei citati articoli 83 e 83-bis. In ciascuna circoscrizione il numero dei collegi plurinominali è determinato di norma aggregando il territorio di tre ovvero quattro collegi uninominali contigui, salvo che non sia altrimenti necessario per completare l’aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti nella circoscrizione;
c) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;
d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell’esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
e) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
f) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l’accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;
2. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è delegato a determinare i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell’elezione del Senato della Repubblica, nell’ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l’elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 150 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica;
b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dalla aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l’elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 1, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l’elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l’aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l’elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l’elezione del Senato della Repubblica;
c) con esclusione delle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol in ciascuna delle altre regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall’aggregazione, di norma, di due ovvero tre collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui alla lettera a), un numero non inferiore a due e non superiore a quattro dei seggi da attribuire ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Molise è attribuito ai sensi del citato articolo 17;
d) nella aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell’esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
e) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
f) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l’accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
3. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell’Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quindici giorni dalla ricezione di ciascuno schema. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
5. Si prescinde dal parere di cui al comma 4 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.