Al Ministro della salute – Per sapere – premesso che:
La legge sulla Procreazione medicalmente assistita, n. 40/2004, prevede all’articolo 11 l’istituzione, presso l’Istituto superiore di sanità, di un registro nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell’applicazione delle tecniche medesime. Tale iscrizione è obbligatoria. I dati sono raccolti e diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità al fine di consentire massima trasparenza e pubblicità alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e ai risultati conseguiti;
le strutture sono, inoltre, tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all’Istituto superiore di sanità i dati per le finalità indicate sopra citate nonché le informazioni utili per il controllo e l’ispezione da parte delle autorità competenti”;
l’Istituto predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale sulla base dei dati raccolti, sull’attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati;
Il Ministro della salute presenta poi, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione al Parlamento sull’attuazione della presente legge.,
alla luce del dettato sopra indicato risulta che dal Registro è possibile consultare l’elenco delle strutture autorizzate ad applicare tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita;
tra le tecniche applicabili possono essere effettuate, su richiesta della coppia, indagini cliniche diagnostiche ai sensi degli artt. 14.c.5 (I soggetti …. sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero) e 13 c.2 (La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative);
con Sentenza della C.C. n. 96/2015 è stata dichiarata: “l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge n. 40/2004, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194, accertate da apposite strutture pubbliche”. Pertanto le indagini cliniche diagnostiche possono essere applicate anche le coppie fertili portatrici di patologie genetiche che possono accedere a tali tecniche;
nel Registro inoltre, sono raccolti anche i dati sulle indagini cliniche diagnostiche sull’embrione(Indagini genetiche primpianto);
nella relazione al parlamento presentata il 30.6.2016 e visionabile sul sito dell’istituto Superiore di Sanità non risultano riportati dati in merito ai trattamenti di Procreazione medicalmente assistita cui sia stata applicata la cosiddetta “Diagnosi Preimpianto”, in particolare:
i motivi per cui nella relazione al Parlamento relativa alla legge 40/04, relativamente all’anno 2014, mancano i dati sulle tecniche di indagini cliniche sull’embrione applicate per le coppie infertili e del numero degli embrioni non idonei per una gravidanza che risultano crioconservati.
se, la relazione sull’anno 2015, sarà integrata con i dati del 2014 per le coppie infertili e dati del 2015 per le coppie fertili portatrici di patologie genetiche e se includerà il numero degli embrioni non idonei.
On. Locatelli