Ordine del Giorno 9/04158/018
presentato da
testo di
La Camera,
premesso che:
in sede di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, che reca «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» vengono ricomprese tutte le zone interessate dal fenomeno sismico che ha colpito la nostra Penisola a partire dallo scorso 24 agosto;
le disposizioni del presente decreto disciplinano gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati nell’allegato 1; mentre, nell’allegato 2 sono ricompresi i comuni interessati dagli eventi sismici che, nel mese di ottobre, hanno colpito le medesime regioni;
la situazione della popolazione delle zone terremotate versa in condizioni gravissime a causa della violenza dell’evento tellurico che le ha colpite e del perpetrarsi dello stato emergenziale dovuto alla continue scosse di assestamento;
tra le funzioni attribuite al Commissario straordinario si rinviene quella di assicurare il monitoraggio degli aiuti previsti dal decreto al fine di verificare l’assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato;
a tal proposito si ricorda che l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dichiara compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali». Nella valutazione dei regimi di aiuto di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, la Commissione europea (Decisione 14 agosto 2015 C(2015)5549 final 3) è tenuta a verificare che le circostanze relative alle calamità naturali invocate per giustificare la concessione dell’aiuto e che le seguenti condizioni siano soddisfatte, In particolare, deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale e che l’aiuto non deve comportare una sovracompensazione del danno ma solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di dichiarare, compatibilmente con le norme nazionali ed europee, i territori delle Province colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre e del 30 ottobre 2016, zone svantaggiate ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (CE) 1257/99 e dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 ai fini di una completa ripresa economica e lavorativa degli stessi.
9/4158/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Palese.