venerdì 27 Novembre 2015

Fecondazione assistita, anonimato donatori


Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11311

presentato da

LOCATELLI Pia Elda

testo di

Venerdì 27 novembre 2015, seduta n. 531

LOCATELLI, NICCHI, GANDOLFI,MATTIELLO,TENTORI, GIUSEPPE GUERINI e MARZANO. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
in data 14 maggio 2015 veniva depositata l’interrogazione parlamentare n. 4-09195;
la Ministra della salute vi rispondeva in data 22 giugno 2015;
il Centro nazionale trapianti (CNT) ha formulato richieste per la raccolta dati alle regioni nelle seguenti date:
a) 19 marzo 2015 con prot. 1066/CNT 2015;
b) 28 aprile 2015 con nota prot. 1558/CNT 2015;
c) 5 maggio 2015 con e-mail successiva in cui si fa riferimento agli allegati del 28 aprile 2015;
alle richieste inviate alle regioni è stato allegato, per la compilazione da parte dei centri di procreazione medicalmente assistita, un modulo DATA SET (insieme di dati e informazioni) relativo a:
a) donatori di cellule riproduttive con codice fiscale in chiaro oltre a informazioni personali;
b) riceventi delle medesime cellule per tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo;
c) dettaglio dei trattamenti clinici di Procreazione Medicalmente Assistita;
d) circonferenza cranica per i nati da tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo (nel primo Data Set del 19 marzo 2015).
è stato richiesto che l’invio verso il Centro nazionali trapianti di tali informazioni avvenisse via fax o e-mail;
nella legge n. 190 del 2014, si esplicita che «[…] le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive comunicano al Registro i dati anagrafici dei donatori, con modalità informatiche specificamente predefinite, idonee ad assicurare l’anonimato dei donatori medesimi […]»;
nella legge, n. 190 del 2014, si esplicita che nel registro «sono registrati tutti i soggetti ammessi alla donazione, mediante l’attribuzione ad ogni donatore di un codice»;
nella legge n. 190 del 2014, si evidenziano due modalità contrastanti di raccolta dati e nello specifico:
a) con comunicazione al registro dei dati anagrafici dei donatori;
b) con modalità informatiche specificamente predefinite idonee ad assicurare l’anonimato dei donatori medesimi;
si precisa inoltre che: «…Fino alla completa operatività del Registro, i predetti dati sono comunicati al Centro Nazionale Trapianti in modalità cartacea, salvaguardando comunque l’anonimato dei donatori…»;
l’unica finalità espressa dalla legge n. 190 del 2014 è quella di «…garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore […]»;
in attuazione della direttiva 2004/23/CE il decreto legislativo n. 191 del 2007 all’articolo 8 chiarisce i termini necessari per assicurare la «tracciabilità» e, ai commi 2 e 4, entra nello specifico della fattispecie oggetto della presente e nel complesso detta testualmente:
«1. Con apposito decreto di recepimento di direttive tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissate le disposizioni necessarie a garantire per tutti i tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul territorio nazionale la tracciabilità del percorso dal donatore al ricevente e viceversa. Tale tracciabilità riguarda anche le informazioni concernenti prodotti e materiali che entrano in contatto con i medesimi tessuti e cellule.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è istituito un sistema di individuazione dei donatori, che assegna un codice unico a ciascuna donazione e a ciascuno dei prodotti da essa derivati.
3. Tutti i tessuti e le cellule sono resi identificabili tramite un’etichetta contenente le informazioni o i riferimenti che ne consentono il collegamento con le fasi di cui all’articolo 28, comma 1, lettere f) e h).
4. Gli Istituti dei tessuti conservano i dati necessari ad assicurare la tracciabilità in tutte le fasi. I dati richiesti ai fini della completa tracciabilità sono conservati per un periodo minimo di trenta anni dopo l’uso clinico. L’archiviazione dei dati può avvenire anche in forma elettronica.
5. Con il decreto di cui al comma 1 sono anche fissati, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni formulate in sede europea, i requisiti di tracciabilità per tessuti e cellule, così come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i predetti tessuti e cellule e che possono influenzarne qualità e sicurezza.
6. Con apposito decreto di recepimento di direttive tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è data attuazione alle procedure volte a garantire la tracciabilità a livello comunitario, formulate in sede europea»;
in attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE il decreto, legislativo n. 16 del 2010 all’articolo 14 «Rintracciabilità», comma 1, prevede che «L’Istituto dei tessuti pone in atto sistemi efficaci ed accurati per identificare ed etichettare individualmente cellule e tessuti ricevuti e distribuiti»;
a seguito di segnalazione da parte delle Associazioni Luca Coscioni, l’Altra Cicogna, Cerco un Bimbo, AIDAGG, HERA al Garante per la protezione dei dati personali sulle violazioni di dati dei donatori di gameti da parte del Centro Nazionale Trapianti, il Garante, con comunicazione di chiusura procedimento, il 10 novembre ha risposto che il Centro nazionale trapianti dal 1o luglio 2015 ha modificato la procedura di raccolta dati, al fine di conformarla alle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare è stato previsto un algoritmo di cifratura per la tracciabilità rispetto ai dati conservati presso i centri di procreazione medicalmente assistita;
per il periodo pregresso il Garante per la tutela dei dati personali, pur avendo riscontrato una condotta non conforme alla disciplina applicabile in materia di protezione dati, alla luce delle rassicurazioni ricevute dal Centro nazionale trapianti non ravvisa i presupposti per adottare un provvedimento, ma nel contempo ha avviato necessari adempimenti per valutare l’eventuale applicazione della sanzione amministrativa prevista dal codice –:
quale esito abbia avuto l’iniziativa riportata nella risposta all’interrogazione citata in premessa di interessare il Garante, considerato che è stata necessaria la segnalazione delle associazioni per sollevare la questione della tutela dell’anonimato ai sensi delle leggi in vigore nel nostro Paese;
quali iniziative per quanto di competenza intenda assumere in merito alla violazione della privacy dei donatori, delle donatrici, delle coppie che accedono alla procreazione medicalmente assistita eterologa (egg-sharing, sperm sharing) e dei nati da, fecondazione eterologa, violazione che si è determinata con le richieste del Centro nazionale trapianti a tutti i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.
(4-11311)