giovedì 25 Luglio 2013

Esezione dei giovani professionisti dall’obbligo di assicurazione


PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI, PASTORELLI

Disposizioni concernenti l’esenzione dei giovani professionisti dall’obbligo di assicurazione

Presentata il 25 luglio 2013

 

Onorevoli Colleghi! Il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, disciplina l’attività e la figura dei liberi professionisti in Italia, una categoria di lavoratori sempre più in espansione che racchiude in sé una molteplicità di professioni e di servizi per la collettività.

Com’è a tutti noto, i professionisti, nell’esercitare la propria attività, sono tenuti a fare fronte a spese ingenti, fisse e obbligatorie, che non dipendono in alcun modo dal loro reddito. Tra queste si citano il versamento del contributo previdenziale all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), alla cassa previdenziale di riferimento (qualora prevista per la specifica professione) e il contributo di vigilanza per l’iscrizione all’albo di appartenenza.

A rendere insostenibile la situazione per i professionisti, un’ulteriore e non trascurabile causa è determinata da quanto disciplinato dall’articolo 5 del medesimo regolamento, che prevede l’obbligo di stipulare un’assicurazione finalizzata a tutelare il cliente del professionista da eventuali danni da esso arrecati.

Non è difficile convenire che l’insieme degli oneri descritti agisce pesantemente sui liberi professionisti, ma ancora di più sui giovani che si affacciano alla libera professione e che, indipendentemente dal proprio reddito, si trovano a farvi obbligatoriamente fronte.

Per queste ragioni, allo scopo di agevolare l’ingresso dei giovani professionisti nel mondo del lavoro esonerandoli da un’ulteriore spesa obbligatoria, la proposta di legge prevede l’esenzione di tali soggetti dall’obbligo di assicurazione.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. I giovani professionisti che aprono una partita IVA sono esonerati, per i primi cinque anni di attività professionale, dall’obbligo di assicurazione previsto dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
  2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.