giovedì 9 Gennaio 2014

Divorzio breve


PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI, PASTORELLI

Modifiche all’articolo 191 del codice civile e all’articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

Presentata il 9 gennaio 2014

 

Onorevoli Colleghi! La legge italiana sul divorzio, approvata nel 1970 e poi sottoposta a referendum abrogativo nel 1974, prevede due fasi prima di arrivare all’annullamento legale del matrimonio.

La prima, la separazione, per la quale è prevista una durata non inferiore a tre anni dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale, dopo la quale inizia la seconda fase con l’avvio dell’iter per il divorzio.

Questa complessa procedura comporta due sentenze, due giudizi, due difensori da pagare e, per i casi in cui la separazione sia consensuale, una media di almeno cinque anni di attesa. Considerato che in genere difficilmente si registra il consenso da parte di ambedue gli ex coniugi, per la sentenza occorrono almeno dieci o dodici anni.

Obiettivamente la legge in vigore si rivela non più adeguata per una società come quella italiana, pur con le sue contraddizioni, moderna e in continua evoluzione che chiede l’adozione di norme che favoriscano, da parte del magistrato, decisioni rapide e incisive che vanno a incidere profondamente nella vita delle persone.

Gli ultimi dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al 2011 confermano, al contrario, una tendenza di segno opposto, tanto che a fronte di 88.191 separazioni i divorzi assommano a 54.160. Numeri in costante crescita che contribuiscono ad appesantire i tempi della giustizia proprio in ragione di iter procedurali troppo lunghi. Da molti anni, siamo alla terza legislatura, la legge sulla riduzione dei tempi per il divorzio vaga senza esito in Parlamento.

Nel nostro Paese la disciplina del divorzio appare disconnessa e lontana dalle esigenze delle coppie che decidono di non voler più continuare un percorso di vita insieme e vogliono garantirsi la possibilità, ove lo decidano, di ricostruire nuovi percorsi affettivi. È compito del Parlamento prenderne atto e trovare nuove soluzioni sul piano legislativo.

Oggi in Italia occorre troppo tempo dall’inizio della separazione per lo scioglimento del matrimonio; un termine lunghissimo che il legislatore decenni fa aveva posto proprio come deterrente allo scioglimento del vincolo, ma che ormai risulta di ostacolo anche alla formalizzazione delle scelte di vita che nel frattempo sono maturate.

Appare del tutto evidente che la situazione reale non corrisponda, quindi, alla situazione legale e tale discrasia comporta l’insorgenza di complessi problemi che hanno interessato e interessano il dibattito dottrinario e giurisprudenziale.

In Paesi europei il problema è stato affrontato con l’obiettivo di facilitare le procedure burocratiche, incentivare le separazioni consensuali e ridurre i litigi in tribunale garantendo anche, in tal modo, il benessere dei figli. In Finlandia, Svezia e Austria, la separazione non esiste. In altri, come la Spagna, la Germania e la Francia, è prevista solo la «separazione di fatto» per un certo periodo di tempo prima dell’avvio della procedura per il divorzio vero e proprio senza che ciò comporti la celebrazione di due giudizi distinti.

Non meno importante è il tema dei tempi e di costi che in Italia sono assai più gravosi di quelli sostenuti in quasi tutti i Paesi europei, tanto che da qualche anno si è andato affermando il «turismo da divorzio». Alle coppie che oltrepassano il confine per «sfilarsi la fede dal dito» basta affittare un appartamento per avere una residenza temporanea, ad esempio in Olanda, Belgio, Stati Uniti d’America, Gran Bretagna e Germania e ottenere così il divorzio in pochi mesi o come in Romania, Spagna, Bulgaria ove sono sufficienti circa 48 ore, e allo Stato italiano non resta che firmare.

La fine del matrimonio così ottenuta sarà legale anche in Italia, grazie al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, che rende valide le sentenze emesse negli altri Paesi europei. Il tutto a un costo medio di 3.000 euro. Sta accadendo quello che avviene con la legge 40 del 2004 sulla fecondazione assistita: si sta creando una nuova forma di turismo per aggirare la legge italiana anche con il divorzio.

Non vi è dubbio che la riduzione dei tempi per ottenere il divorzio legale potrebbe apparire una rivoluzione per un Paese come il nostro, dove per un divorzio consensuale necessitano, in media, cinque anni.

Per questo, pur mantenendo di fatto un arco di tempo tra la separazione e lo scioglimento e il tentativo di conciliazione affidato al giudice, come accade in Spagna, appare opportuno ridurre a un anno la durata della separazione ai fini dello scioglimento del matrimonio o a sei mesi per le coppie senza prole.

La modifica all’articolo 191 del codice civile, contenuta nell’articolo 1, comma 2, della presente proposta di legge, intende sanare il fatto che attualmente la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di separazione che comporta l’anomala conseguenza che tutti i beni acquisiti dai coniugi continuano a ricadere in comunione, pur essendo venuta meno la loro convivenza ed essendosi quindi distinte le posizioni personali anche in ordine alla gestione della propria esistenza.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Alla lettera b) del numero 2) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «In tutti i predetti casi» fino a: «trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di prole minorenne, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno sei mesi, a decorrere dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno a decorrere dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale».
  2. All’articolo 191 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di separazione personale, la comunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. Al secondo capoverso della lettera b), del   numero   2),

dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive

modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta

comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella

procedura di separazione personale anche   quando   il   giudizio

contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle

seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi

al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale

e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il

giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

 

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto

dall’amministrazione competente per materia, ai   sensi

dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo   unico   delle

disposizioni   sulla   promulgazione     delle     leggi,

sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note all’art. 1:

Si riporta il testo dell’art. 3 della legge 1° dicembre

1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 . 1. Lo scioglimento o la cessazione degli

effetti civili del matrimonio puo’ essere domandato da uno

dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro

coniuge e’ stato condannato, con sentenza passata in

giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

  1. a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni

quindici, anche con piu’ sentenze, per uno o piu’ delitti

non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per

motivi di particolare valore morale e sociale;

  1. b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui

all’art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui

agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero

per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento

della prostituzione;

  1. c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un

figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di

un figlio;

  1. d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu’

condanne, per i delitti di cui all’art. 582, quando ricorra

la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art.

583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in

danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice

competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione

degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in

considerazione del comportamento successivo del convenuto,

la di lui inidoneita’ a mantenere o ricostituire la

convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente

articolo la domanda non e’ proponibile dal coniuge che sia

stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la

convivenza coniugale e’ ripresa;

2) nei casi in cui:

  1. a) l’altro coniuge e’ stato assolto per vizio

totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettera

  1. b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il

giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la

cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta

l’inidoneita’ del convenuto a mantenere o ricostituire la

convivenza familiare;

  1. b) e’ stata pronunciata con sentenza passata in

giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero

e’ stata omologata la separazione consensuale ovvero e’

intervenuta separazione di fatto quando la separazione di

fatto stessa e’ iniziata almeno due anni prima del 18

dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della

domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti

civili del matrimonio, le separazioni devono   essersi

protratte   ininterrottamente   da   almeno   dodici   mesi

dall’avvenuta   comparizione   dei   coniugi  innanzi   al

presidente del tribunale nella procedura di separazione

personale e da sei mesi   nel   caso   di   separazione

consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia

trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata

nell’accordo di separazione raggiunto   a   seguito   di

convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero

dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione

concluso innanzi   all’ufficiale   dello   stato   civile.

L’eventuale interruzione della separazione deve essere

eccepita dalla parte convenuta.

  1. c) il procedimento penale promosso per i delitti

previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente

articolo si e’ concluso con sentenza di non doversi

procedere per estinzione del reato, quando il giudice

competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione

degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti

commessi sussistano gli   elementi   costitutivi   e   le

condizioni di punibilita’ dei delitti stessi;

  1.          d) il procedimento penale per incesto si   e’

concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione

che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico

scandalo;

  1. e) l’altro coniuge,   cittadino   straniero,   ha

ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del

matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;

  1. f) il matrimonio non e’ stato consumato;
  2. g)   e’   passata   in   giudicato   sentenza   di

rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge

14 aprile 1982, n. 164.».