mercoledì 11 Dicembre 2013

Distribuzione di profilattici e di materiale informativo nelle università e nelle scuole secondarie superiori


 

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

SCALFAROTTO, ARGENTIN, ASCANI, BONOMO, CAMPANA, CARBONE, CARNEVALI, CENNI, CIVATI, COCCIA, CRIMÌ, DALLAI, DANIELE FARINA, CINZIA MARIA FONTANA, FREGOLENT, GADDA, GALGANO, GIAMPAOLO GALLI, GASPARINI, GIULIANI, GNECCHI, LACQUANITI, LAVAGNO, LOCATELLI, MALPEZZI, MANFREDI, MANZI, MARIANO, MARTELLI, MARZANO, MATTIELLO, MAZZIOTTI DI CELSO, MAZZOLI, MELILLA, PIAZZONI, GIUDITTA PINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, REALACCI, ANDREA ROMANO, SCUVERA, TINAGLI

Norme in materia di distribuzione di profilattici e di materiale informativo nelle università e nelle scuole secondarie superiori, per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili

Presentata l’11 dicembre 2013

 

Onorevoli Colleghi! Questa proposta di legge, già presentata nel corso della XVI legislatura (atto Camera n.3898) è un sasso nello stagno, una presa di coscienza e di responsabilità dello Stato verso un problema che ha costi umani e finanziari enormi, in crescita esponenziale contrariamente alle opinioni correnti.

Data la difficoltà con cui generalmente si affrontano i temi legati alla sessualità nel nostro Paese, soprattutto se giovanile, il solo alimentare un dibattito pubblico rappresenta già di per sé una buona notizia, utile a contrastare la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili e del virus HIV, purtroppo tutt’altro che rallentata.

L’intenzione di questa proposta di legge è quella di assicurare ai giovani l’accesso agli strumenti propri della prevenzione. L’accesso, cioè, a una corretta e fruibile informazione e ai metodi più efficaci, informandoli, nella scoperta della sessualità, di quelli che sono i confini di una sessualità responsabile, libera ma consapevole dei rischi che comporta.

È importante fare passare nella coscienza dei giovani, ma anche in quella di tutti noi, la consapevolezza del fatto che oggi l’AIDS si trasmette prevalentemente attraverso rapporti sessuali non protetti e non trova più quindi solo nella tossicodipendenza il terreno preferito per il contagio.

Una sessualità consapevole è quella che tiene conto, ad esempio, del fatto che la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili è in costante aumento, soprattutto tra le categorie tradizionalmente meno a rischio, e che la fascia di popolazione maggiormente esposta è quella dei giovani. Ad accompagnare la loro naturale scoperta della sessualità sono spesso tabù, paure e vergogne, veri e propri muri che impediscono la piena consapevolezza e la piena padronanza degli strumenti, culturali e pratici, della prevenzione. Solo occasionalmente si affiancano loro adulti competenti, amministrazioni sanitarie e scolastiche, o famiglie.

Tra gli strumenti di più provata efficacia preventiva c’è sicuramente l’uso del profilattico, troppo spesso motivo di imbarazzo, vissuto come elemento «altro» dal rapporto di coppia, estraneo alle abitudini dei giovani, dei giovani uomini e (soprattutto) delle giovani donne, e non come un valido e fondamentale metodo di contraccezione e di prevenzione. E se è vero che in diversi studi il problema principalmente riscontrato per quanto riguarda l’uso dei profilattici è la loro relativa difficoltà di reperimento nonché il loro alto costo, questo è ancora più vero per gli studenti. A ciò si aggiunge l’imbarazzo nell’acquistarli in luoghi come le farmacie o i supermercati, che non sentono loro e che non garantiscono un adeguato «senso di protezione» e di privatezza.

Per diventare strumento principale di prevenzione, il profilattico deve essere affrancato da tabù, paure e vergogne e per questo deve trovare spazio nei luoghi quotidiani della vita degli studenti, primi su tutti le scuole secondarie superiori e le università. Questa proposta di legge intende proprio assicurare la distribuzione dei profilattici, contestualmente alla predisposizione di campagne informative e alla distribuzione di materiale informativo mirato, nei luoghi tatticamente più idonei a recepire il messaggio e a demolire pregiudizi, convinzioni errate e diffidenze.

Quella che si propone è una legge che vuole essere solo uno dei passi, né il primo né l’ultimo, verso la definizione di una corretta informazione e di una sempre maggiore possibilità di accesso alle pratiche della prevenzione. Un passo preciso e deciso, che non rappresenti però un moltiplicarsi dei costi e delle spese. Per questo la modalità indicata nella legge, per arrivare alla capillare distribuzione del materiale informativo e dei profilattici, è quella della cooperazione tra pubblico e privato. Al Ministero della salute, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato sociale, competerà la redazione del materiale informativo e della campagna di sensibilizzazione. Saranno invece coinvolte attraverso appositi accordi le imprese che producono e distribuiscono profilattici, per sostenere i costi di installazione e di manutenzione dei distributori, per coprire i costi di stampa del materiale informativo predisposto dal Ministero della salute e, inoltre, per raggiungere, nel rispetto degli standard qualitativi, il più basso prezzo di vendita possibile.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modalità e criteri per la distribuzione dei profilattici e del materiale informativo nelle scuole secondarie superiori e nelle università).

  1. Il Ministro della salute provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a stipulare accordi, previo apposito bando pubblico, con le imprese di produzione e di distribuzione di profilattici al fine di garantire, rispettando gli standard di qualità stabiliti dalla normativa dell’Unione europea, il prezzo più conveniente.
  2. Il Ministro della salute provvede, con il decreto di cui al comma 1, con cadenza stabilita dal Ministero della salute, a pubblicare bandi nazionali per l’installazione di distributori meccanici o elettronici di profilattici ed entro i tre mesi successivi comunica alle parti interessate l’elenco delle aziende e dei materiali selezionati.
  3. I vincitori del bando nazionale di cui al comma 2 sono tenuti ad assicurare e a sostenere interamente i costi di installazione e di manutenzione dei distributori, nonché i costi di stampa del materiale informativo predisposto dal Ministero della salute ai sensi dell’articolo 2.

Art. 2.

(Linee guida per l’elaborazione del materiale informativo).

  1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni di volontariato e del privato sociale, predispone l’attuazione di campagne informative sulla prevenzione e sulla lotta all’HIV

e alle malattie sessualmente trasmesse presso gli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore e universitari e predispone il materiale informativo nazionale per una corretta informazione sessuale al fine di sensibilizzare i giovani sulle malattie sessualmente trasmissibili, sull’uso del preservativo e su una sessualità consapevole.

Art. 3.

(Disposizioni per gli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore e universitari).

  1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per favorire l’installazione di distributori meccanici o elettronici di profilattici, o altre modalità di distribuzione degli stessi, negli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore e universitari sulla base della comunicazione dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, da parte del Ministero della salute.
  2. Gli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore e universitari sono tenuti, entro tre mesi dalla comunicazione dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, da parte del Ministero della salute, ovvero entro tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico o universitario a garantire, indicando il luogo più adatto nelle loro disponibilità, l’installazione delle macchine distributrici di profilattici e la diffusione del materiale informativo di cui all’articolo 2.