martedì 15 Settembre 2015
Disposizioni per la promozione dell’educazione motoria e della cultura sportiva
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
SBROLLINI, ROSATO, MOLEA, VEZZALI, LORENZO GUERINI, ADORNATO, LUCIANO AGOSTINI, ROBERTA AGOSTINI, ALBINI, ALFREIDER, AMATO, AMENDOLA, AMODDIO, ANTEZZA, ARGENTIN, ARLOTTI, BECATTINI, BENI, BOCCADUTRI, BOCCIA, PAOLA BOLDRINI, BOMBASSEI, BORGHI, MATTEO BRAGANTINI, PAOLA BRAGANTINI, BRIGNONE, BURTONE, BUSIN, CAMANI, CAON, CAPONE, CAPOZZOLO, CARDINALE, CARNEVALI, CASATI, CASELLATO, CAUSIN, ANTIMO CESARO, CHAOUKI, CIRACÌ, COCCIA, COMINELLI, COVA, COVELLO, CRIMÌ, CRIVELLARI, D’INCECCO, DAMIANO, D’ARIENZO, DE MENECH, MARCO DI MAIO, DONATI, ERMINI, FANUCCI, DANIELE FARINA, FERRARI, FITZGERALD NISSOLI, FONTANELLI, FOSSATI, FRAGOMELI, FUCCI, GADDA, GARAVINI, GELLI, GIACOBBE, GIGLI, GINATO, GINOBLE, GRASSI, IORI, LA MARCA, LAVAGNO, LENZI, LOCATELLI, LODOLINI, LOSACCO, ANDREA MAESTRI, MANFREDI, MANZI, MARANTELLI, MARAZZITI, MARCHETTI, MARCHI, MARIANI, MARTELLA, MARTELLI, MATARRELLI, MATARRESE, MATTIELLO, MAZZOLI, MELILLA, MICCOLI, MIGLIORE, MOGNATO, MONACO, MONGIELLO, MONTRONI, MORETTO, MURA, MURER, NACCARATO, NARDUOLO, NICCHI, NICOLETTI, OCCHIUTO, OTTOBRE, PALLADINO, PARRINI, PASTORELLI, PASTORINO, PATRIARCA, PELILLO, PES, PIAZZONI, PICCIONE, GIORGIO PICCOLO, SALVATORE PICCOLO, GIUDITTA PINI, PISICCHIO, PORTA, PRATAVIERA, PREZIOSI, QUARANTA, RABINO, RAMPI, RIBAUDO, RICCIATTI, RICHETTI, ROMANINI, PAOLO ROSSI, ROSTAN, ROSTELLATO, ROTTA, RUBINATO, SANGA, FRANCESCO SANNA, GIOVANNA SANNA, SBERNA, SCHIRÒ, SCUVERA, SGAMBATO, TACCONI, TENTORI, TERROSI, TOTARO, TULLO, VALIANTE, VARGIU, VECCHIO, VENITTELLI, VERINI, VICO, ZAMPA, ZAN, ZANIN, ZARDINI, ZOGGIA
Disposizioni per la promozione dell’educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive
Presentata il 15 settembre 2015
Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge si intende intervenire per il riconoscimento e la promozione della funzione educativa e culturale dello sport e dell’attività motoria. Lo sport è un sistema sociale a tutti gli effetti, un grande tema che tocca moltissimi aspetti della vita dei cittadini e molteplici ruoli delle istituzioni pubbliche. Lo sport certamente rappresenta un’opportunità per la salute del cittadino ed è uno strumento efficace di prevenzione per numerose patologie quali diabete, cancro, obesità infantile, e osteoporosi nonché per il corretto sviluppo psico-motorio del bambino e per il miglioramento della qualità della vita degli anziani.
Nella misura in cui l’attività fisica riesce a essere uno strumento di prevenzione e di cura per il cittadino e di conseguenza anche di contenimento della spesa sanitaria diretta, investire oggi e nei prossimi anni nello sport è determinante per il controllo dell’ammontare totale della spesa sanitaria: un aspetto chiave della programmazione economica e finanziaria dello Stato nelle prossime decadi.
Lo sport oggi rappresenta anche una grande occasione per il welfare e il sociale: lo sport e la cultura sportiva sono grandi strumenti di integrazione, di cultura del rispetto del prossimo, di collaborazione e di rifiuto dell’odio e del razzismo. Le realtà sportive che offrono servizi organizzati e capillari sul territorio sono certamente un sostegno per le famiglie, realtà positive che integrano la scuola nel percorso educativo di crescita delle nuove generazioni.
Rispetto delle regole, rispetto dell’avversario, rispetto dell’arbitro e rispetto del risultato sono valori intrinseci dello sport e dell’attività fisica. Lo sport è in questo senso l’unico vero sistema meritocratico, in cui vince sempre chi ha i risultati migliori ma allo stesso tempo chi è vinto rimane nella sua dimensione di leale avversario in tutta la sua dignità.
Lo sport è una grande possibilità per l’economia del nostro Paese: osservando la domanda di sport e servizi per lo sport in crescita ci si accorge facilmente di quanto lo sviluppo e la diversificazione dell’offerta generale per lo sport possano costituire occasione di investimento e di lavoro per molte realtà dilettantistiche e imprenditoriali. L’indotto sportivo oggi è valutabile intorno al 2-3 per cento del prodotto interno lordo (PIL). Turismo sportivo, impiantistica, offerta di corsi e servizi, televisioni e media, spettacolo, merchandising: sono tutti settori in crescita da governare con attenzione.
Per questa serie di motivi promuovere la cultura e l’educazione sportive nelle future generazioni è un intervento imprescindibile.
Secondo gli ultimi dati ufficiali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al 2014 riportati ne «I numeri dello sport»:
1) sul totale della popolazione italiana di età superiore a 3 anni (59 milioni) ben 24 milioni e 766.000 (40 per cento) dichiarano di non praticare sport né altro tipo di attività fisica, sono invece 16 milioni e 326.000 (28 per cento) coloro che dichiarano di praticare qualche attività fisica, mentre i restanti 17 milioni e 715.000 (30 per cento) dichiarano di praticare sport più o meno regolarmente. La percentuale della popolazione sportiva è in crescita negli ultimi dieci anni ( 3 per cento) ma in seguito alle conseguenze della crisi economica si registra un calo rispetto al 2010 (- 2,9 per cento). Il dato relativo al 2014 infatti è simile al dato percentuale del 2007 a testimonianza del fatto che la crisi economica ha impedito la crescita della pratica sportiva in Italia;
2) l’organizzazione dello sport è governata principalmente dal CONI, organizzato a livelli nazionale, regionale e provinciale e dalle sue affiliate federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate anch’esse organizzate a livello territoriale. Oltre al CONI vi sono altri quindici enti di promozione sportiva che organizzano su tutto il territorio nazionale attività sportiva ricreativa, dilettantistica e agonistica. L’impegno di promozione culturale dello sport e di memoria storica è affidato al lavoro delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI e delle loro affiliate distribuite su tutto il territorio nazionale;
3) il CONI conta oggi 4.500.327 atleti iscritti e, 1.016.598 operatori tra tecnici, dirigenti e ufficiali di gara impiegati in 71.973 nuclei sportivi (società sportive e altre realtà).
Analizzando demograficamente questi primi dati scopriamo sempre grazie ai dati del CONI e dell’ISTAT che la realtà del tesseramento sportivo al CONI riguarda il 7,9 per cento della popolazione totale e che il 54 per cento degli iscritti ha meno di 18 anni mentre il 25 per cento degli iscritti ha più di 36 anni. Solo un cittadino su cinque di età compresa tra i 18 e i 36 anni svolge regolarmente attività sportiva all’interno di una società sportiva o di una federazione sportiva nazionale.
Entrando nel dettaglio dell’analisi dei dati generali sulla pratica sportiva si evidenzia come l’attività fisica sia direttamente collegata alla cultura della popolazione: si registrano forti diversità tra i tassi di pratica sportiva dei laureati e tra chi ha inferiori titoli di studio. La sintesi in questa breve tabella:
Questi dati dimostrano più di altri lo stretto rapporto che vi è tra cultura generale e cultura sportiva e del movimento. La differenza è certamente anche data dalla diversità di possibilità economiche e dal tempo libero ma soprattutto dalla consapevolezza di quanto l’attività fisica e sportiva significhi benessere fisico-psicologico e contributo educativo per i soggetti che la praticano.
Anche il contesto familiare risulta essere determinante come motivazione per determinare la presenza o l’assenza di pratica sportiva: all’interno delle famiglie in cui entrambi i genitori sono sportivi si registra che nel 79,1 per cento dei casi anche i figli praticano sport regolarmente e tale percentuale scende quando solo uno dei due genitori pratica attività sportiva (42,2 per cento) e scende ulteriormente al 31,8 per cento quando all’interno del nucleo familiare nessuno dei genitori pratica attività sportiva. Si comprende facilmente quindi che oggi un forte investimento in attività motoria e sportiva per la mezza età avrebbe significative ricadute, non solo in termini di prevenzione sanitaria e sociale, ma anche in termini di attività sportiva e di cultura sportiva nelle generazioni più giovani e a venire.
La presente proposta di legge dunque appare necessaria per proseguire concretamente il cammino verso la piena applicazione della Carta europea dello sport adottata dall’Italia insieme agli altri Stati membri dell’Unione europea durante la 7 Conferenza dei Ministri europei dello Sport svolta a Rodi, tra il 13-15 maggio 1992. La Carta europea è il documento guida di indirizzo più ampio e completo sullo sport che sia mai stato prodotto e controfirmato dalla maggioranza degli Stati membri dell’Unione europea; essa contiene i princìpi fondamentali e le linee guida delle istituzioni pubbliche per l’applicazione di corrette politiche sportive, nel rispetto sia dello sviluppo armonico della persona e della comunità sia per proteggere e sviluppare le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità
umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive.
Entrando nel dettaglio della presente proposta di legge, l’articolato, composto da nove articoli, prevede le seguenti norme:
- a) l’articolo 1 sancisce le finalità e gli scopi della legge, indica il riconoscimento dello sport come fondamentale fattore per lo sviluppo umano e per l’educazione dei giovani. L’articolo intende stimolare le istituzioni pubbliche a promuovere l’attività sportiva promuovendone non solo la pratica ma anche la cultura. Per questo è necessario tutelare e organizzare le persone competenti nell’impartire e organizzare l’attività sportiva e nel comunicare la filosofia olimpica. Allo stesso tempo, la legge intende tutelare gli atleti dall’abuso politico o commerciale della loro figura e delle loro prestazioni;
- b) l’articolo 2 introduce nell’ordinamento legislativo italiano la figura dell’educatore motorio-sportivo: a differenza di molti Paesi europei non esiste, in Italia, un riconoscimento vero e proprio di chi si occupa di sport e di educazione motoria dopo aver conseguito un titolo di studio. La qualità dei programmi motori impartiti è fondamentale perché si raggiungano gli obiettivi culturali, educativi e sociali previsti con lo sport. Per questo è fondamentale che ad impartire l’attività motoria sia sempre di più solo chi ha intrapreso e concluso un percorso formativo adeguato;
- c) l’articolo 3 introduce nell’ordinamento legislativo italiano la figura del manager dello sport: i servizi, le strutture, i programmi, e le organizzazioni che si occupano di sport e di attività motoria per loro natura sono strutture complesse che intercettano diversi ambiti della sfera psichica e fisica degli utenti e di gruppi di utenti che si interfacciano con le organizzazioni stesse. Che siano studenti, sportivi, genitori di sportivi, tifosi o altri, le realtà che si occupano di sport, e quindi di tali categorie di persone, devono essere gestite da personale altamente qualificato che operi dopo aver intrapreso e concluso un percorso formativo universitario ad hoc;
- d) con l’articolo 4 si intendono tutelare i professionisti di cui agli articoli 2 e 3 facendo in modo che questi stessi soggetti possano costituire associazioni utili ad attestare la competenza, la qualificazione professionale tecnico-scientifica e deontologica nonché le specializzazioni degli associati. Queste realtà saranno utili non solo per veder riconosciute le figure professionali ma anche per garantire un riferimento per chi intende selezionare risorse umane qualificate nell’ambito delle scienze motorie. Con questo articolo si rende effettiva la possibilità di disciplinare determinate associazioni che senza fini di lucro e nel rispetto dei princìpi di democrazia possano avere una mission di formazione continua degli associati e di sviluppo tecnico-scientifico, educativo o manageriale per assicurare costantemente l’erogazione di servizi sportivi di qualità a tutta la popolazione;
- e) nell’articolo 5 si descrive e si sottolinea l’importanza della promozione e dell’organizzazione dell’attività fisica per tutta la popolazione e in particolar modo per alcune categorie per cui lo sport e l’educazione allo sport risultano decisive per lo sviluppo armonioso del corpo e della mente: studenti, immigrati, carcerati e anziani sono categorie alle quali l’attività fisico-sportiva, per diversi motivi, può risultare più utile al miglioramento della propria condizione. Con questo articolo si intende sottolineare anche l’importanza dell’insegnamento di uno stile di vita sano e corretto: l’Italia purtroppo è ai vertici europei per quanto riguarda il tasso di obesità della popolazione in età giovanile, un triste primato che, oltre che un grave problema sanitario, comporta anche un importante costo per la spesa pubblica. L’obesità e le sue complicanze contribuiscono in misura molto rilevante alla spesa sanitaria di tutti i Paesi occidentali: la sua incidenza economica negativa deriva dai costi dei sistemi sanitari (farmaci e ospedalizzazioni per la malattia stessa e per le sue complicazioni), dall’assenteismo nel lavoro e dalla ridotta performance lavorativa, con un impatto significativo sulla società. Si calcola che in Italia siano
4.898.496 le persone adulte obese (9,9 per cento) e circa 16.000.000 quelle in sovrappeso, con un costo sociale annuo stimato intorno al 6,7 per cento della spesa sanitaria pubblica. Se parliamo di bambini, attraverso i dati della Fondazione italiana per la lotta all’obesità infantile scopriamo che nelle scuole primarie (6-10 anni), si stima un 24 per cento di bambini in sovrappeso e un 12 per cento di bambini obesi: numeri che ci collocano ai primi posti a livello europeo per il tasso di obesità infantile. Per questo motivo, nella presente proposta di legge, si è voluta sottolineare l’importanza dell’educazione alimentare da impartire obbligatoriamente nelle scuole primarie e secondarie per diffondere la consapevolezza dell’importanza di uno stile di vita sano e della qualità della dieta quotidiana. Si intenda inoltre tutelare la promozione e la diffusione della pratica sportiva rivolta a soggetti disabili, per i quali l’attività fisica deve costituire occasione di miglioramento della propria condizione psico-fisica nonché un’occasione di svago e di socialità. Infine, con la lettera f) si ribadisce il diritto universale all’accesso alle strutture sportive pubbliche quali luoghi di crescita sociale, culturale e di competenze tecnico-sportive;
- f) l’articolo 6 istituisce la Giornata nazionale della cultura sportiva e dell’educazione motoria, da celebrare nel Paese e in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado in collaborazione con il CONI, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e altri soggetti. Per cultura sportiva si intendono i princìpi enunciati nella Carta olimpica: lo sport può essere l’efficace strumento al servizio dello sviluppo armonico dell’uomo, per favorire l’avvento di una società pacifica, impegnata a difendere la dignità umana. Spirito di amicizia, lealtà, rispetto dei princìpi etici fondamentali universali e lotta al doping quale pericolo sia per la salute umana sia perché sleale strumento di competizione sportiva, sono i fondamentali princìpi sui cui è basata la cultura sportiva a livello internazionale. Le amministrazioni pubbliche e le istituzioni sportive promuoveranno percorsi di sensibilizzazione su queste tematiche anche con la collaborazione degli atleti italiani per mettere in moto un meccanismo virtuoso di emulazione e di confronto tra giovani studenti e atleti così da creare e rafforzare una diffusa cultura e un’identità basate sui princìpi citati;
- g) l’articolo 7 intende dare applicazione concreta al principio di tutela del percorso sportivo degli studenti atleti. Molti atleti anche di livello nazionale e internazionale trovano oggi difficoltà nell’allenarsi e nel partecipare a competizioni sportive a causa degli obblighi di frequenza scolastica. Il riconoscimento dell’attività sportiva di alto livello di alcuni studenti dovrebbe essere considerato un valore aggiunto al regolare e parallelo percorso formativo scolastico e per questo l’articolo prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca agevoli gli studenti affinché possano gestire al meglio, in collaborazione con i propri allenatori, la propria preparazione per le gare e per le trasferte. Per fare sì che tali impegni legittimi non costituiscano uno svantaggio formativo per gli studenti atleti si prevede, quindi, che lo stesso Ministro istituisca dei programmi di recupero didattico senza oneri aggiunti per lo studente e per la sua famiglia;
- h) attraverso l’articolo 8 si intende sottolineare l’importanza della fruibilità di contenuti sportivi trasmessi dalla televisione. La televisione è lo strumento principale per divulgare lo sport e la cultura sportiva: prova di questo è data anche dal fatto che spesso, in seguito a importanti eventi sportivi trasmessi in televisione in chiaro quali Campionati mondiali ed europei di calcio e Olimpiadi, si registrano significativi aumenti delle iscrizioni a società sportive e a scuole di avviamento allo sport. Si prevede, pertanto, di modificare la lista di eventi di particolare rilevanza stilata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella sua delibera n. 8/1999 del 9 marzo 1999. Gli eventi iscritti in tale elenco devono essere trasmessi in televisione in chiaro e cioè gratuitamente
e attraverso una rete che abbia una copertura potenziale di almeno il 90 per cento della popolazione. Si intende quindi ampliare l’offerta in chiaro affinché la diffusione televisiva di pratica sportiva appassioni sempre più persone diffondendo così la cultura dello sport e il desiderio di praticare attività fisica;
- i) l’articolo 9 vuole estendere le agevolazioni fiscali già previste per l’iscrizione a società o associazioni sportive, palestre, piscine o altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico. Si intendono agevolare anche i soggetti tra diciotto e ventisei anni se a carico dei genitori e i soggetti con età superiore a sessanta anni. La ratio è quella di agevolare finanziariamente le famiglie, i giovani e gli anziani proprio nelle fasce di età nelle quali più spesso oggi, anche a causa della crisi economica, si abbandona la pratica regolare di uno sport organizzato.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
- La Repubblica riconosce lo sport come importante fattore per lo sviluppo umano, come efficace strumento educativo, di prevenzione e di riabilitazione sanitaria e sociale, nonché come strumento di partecipazione, di inclusione sociale, di solidarietà e di pluralismo e garantisce il diritto di tutti all’esercizio dell’attività motoria e sportiva.
- Lo Stato, le regioni e gli enti locali favoriscono la diffusione dell’attività motoria organizzata e promuovono la cultura sportiva come parte integrante dell’identità della nazione. Per cultura sportiva si intendono i princìpi dettati dalla Carta olimpica, la solidarietà, la lealtà e il rispetto dei princìpi etici fondamentali universali.
- La presente legge reca disposizioni per tutelare i professionisti che intendono spendere le proprie competenze per proporre, valutare e organizzare le attività motorie e sportive nelle strutture pubbliche e private.
- Lo Stato impedisce l’abuso politico o commerciale dello sport e degli atleti e agevola le realtà sportive che contribuiscono allo sviluppo etico e sociale della comunità in cui operano.
Art. 2.
(Istituzione della figura professionale dell’educatore motorio-sportivo).
- È istituita la figura professionale dell’educatore motorio-sportivo.
- Al professionista educatore motorio-sportivo spettano i compiti di conduzione e di valutazione delle attività motorie, sportive e di fitness individuali e di gruppo
per tutte le età, a carattere educativo, ricreativo o sportivo, anche per la promozione della salute nella comunità, nonché le attività di allenamento e di preparazione fisica e atletica relative allo sport dilettantistico e professionistico.
- Il professionista educatore motorio-sportivo deve essere in possesso di una laurea appartenente alla classe L-22 delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive, o del diploma di educazione fisica rilasciato dagli ex istituti superiori di educazione fisica ovvero di titoli universitari, anche conseguiti all’estero, dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente in materia.
Art. 3.
(Istituzione della figura professionale del manager dello sport).
- È istituita la figura professionale del manager dello sport.
- Al professionista manager dello sport spettano i compiti di:
- a) organizzazione e gestione delle attività sportive e delle attività motorie, gestione delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e delle associazioni sportive;
- b) conduzione e gestione di strutture pubbliche e private per le attività motorie ludiche e ricreative e per le attività connesse alla cura della salute;
- c) verifica di qualità delle diverse tipologie delle strutture e dei servizi per lo sport e per le attività motorie, compresi gli eventi sportivi, nonché gestione economico-aziendale delle organizzazioni operanti nel settore dello sport e delle aziende che producono e commercializzano strumenti, tecnologie, beni e servizi nell’ambito delle attività motorie e sportive.
- Il professionista manager dello sport deve essere in possesso di una laurea appartenente alla classe LM-47 delle lauree magistrali in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie,
o di titoli universitari, anche conseguiti all’estero, dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente in materia, ovvero di un titolo di master universitario di primo o di secondo livello in materia di management dello sport.
Art. 4.
(Associazioni professionali riconosciute).
- I soggetti di cui agli articoli 2 e 3 possono costituire una o più associazioni professionali con le seguenti caratteristiche:
- a) ciascuna associazione ha natura di diritto privato, non ha finalità di lucro, è costituita su base volontaria ed è riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- b) la partecipazione all’associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza;
- c) ciascuna associazione è iscritta nell’apposito registro delle associazioni professionali riconosciute istituito presso il Ministero della giustizia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico;
- d) gli organi e i compiti di ciascuna associazione sono disciplinati da un apposito statuto adottato dalla stessa associazione in conformità alla legislazione vigente in materia;
- e) lo statuto e le clausole associative garantiscono la precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l’assenza di situazioni di conflitto di interesse, la trasparenza degli assetti organizzativi e l’attività dei relativi organi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza e la costante verifica dell’effettiva applicazione di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dalla stessa associazione,
le idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell’esercizio della professione, una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione e in particolare i livelli di qualificazione e di aggiornamento professionali, nonché la costante verifica della professionalità per gli iscritti con opportune iniziative periodiche di formazione e di aggiornamento professionali;
- f) l’iscrizione all’associazione è subordinata alla verifica da parte della stessa associazione del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione;
- g) l’associazione è tenuta a rendere noti al pubblico gli elenchi contenenti i nominativi dei professionisti iscritti, nonché a rilasciare periodicamente agli stessi iscritti, su loro richiesta, un attestato relativo alla qualificazione professionale e tecnico-scientifica conseguita, assicurando che tali attestati siano redatti e rilasciati in base a verifiche di carattere oggettivo e a dati certi, in possesso della medesima associazione, concernenti la professionalità e le specializzazioni;
- h) ciascuna associazione è di norma articolata su base regionale, tenuto conto delle specifiche necessità delle categorie di professionisti rappresentate.
Art. 5.
(Promozione dell’attività motoria e sportiva e della cultura sportiva).
- Lo Stato promuove l’attività motoria e sportiva e la cultura sportiva presso tutte fasce della popolazione e in particolare:
- a) nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Gli studenti delle scuole pubbliche usufruiscono di una formazione motoria e sportiva non inferiore a due ore settimanali. Le attività proposte includono attività ludico-ricreative, motorie e sportive impartite da educatori motorio-sportivi riconosciuti e qualificati. Sono organizzate
attività che hanno come scopo l’apprendimento della cultura sportiva, la storia dello sport italiano e internazionale nonché attività di educazione alimentare volte all’insegnamento di uno stile di vita sano e all’adozione di corrette abitudini alimentari. Alle attività motorie pratiche e alle attività culturali sportive è riconosciuto un grande valore educativo e formativo;
- b) negli istituti penitenziari maschili e femminili, riconoscendo un grande valore rieducativo e sociale all’attività motoria e sportiva, sono inoltre proposte ai detenuti e agli internati attività culturali relative al mondo sportivo in modo da coniugare contenuti coerenti con i valori dello sport con gli obiettivi dei programmi di rieducazione negli istituti penitenziari quali i princìpi del rispetto delle regole, di lealtà, di correttezza, rispetto del prossimo e della dignità della persona;
- c) presso i centri di accoglienza per richiedenti asilo, i centri di identificazione ed espulsione e i centri di accoglienza per migranti, le attività sportive proposte hanno fini di inclusione sociale e di integrazione e costituiscono un momento di svago ricreativo per tutti gli utenti;
- d) attraverso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva sono promossi percorsi di avvicinamento al movimento e allo sport per le fasce di popolazione più anziane. L’attività motoria, organizzata e impartita da personale qualificato, è promossa come efficace strumento di tutela della salute e di prevenzione di malattie degenerative del sistema nervoso e cardio-circolatorio, nonché come occasione di svago e di socialità;
- e) il Ministero della salute, le regioni e gli enti locali, in collaborazione con il Comitato italiano paralimpico e con il CONI, promuovono e organizzano attività motoria adattata per i soggetti disabili. L’attività motoria adattata è caratterizzata da obiettivi di inclusione sociale, di miglioramento delle capacità funzionali e di
autonomia dei soggetti disabili. Tale attività costituisce altresì occasione di svago e di socialità garantendo comunque la sicurezza e il benessere psico-fisico degli utenti;
- f) l’accesso agli impianti e alle attività sportive o ricreative è garantito senza alcuna distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o altre opinioni, origine nazionale o sociale, appartenenza a una minoranza nazionale, condizione economica, nascita o qualsiasi altro status ai sensi di quanto previsto dalla Carta europea dello sport.
Art. 6.
(Istituzione della Giornata nazionale della cultura sportiva e dell’educazione motoria).
- È istituita la Giornata nazionale della cultura sportiva e dell’educazione motoria, che si celebra il primo venerdì del mese di ottobre di ogni anno. In tale Giornata le amministrazioni pubbliche, il CONI, le federazioni sportive nazionali, le associazioni benemerite, gli enti di promozione sportiva, le società sportive professionistiche e gli atleti vincitori di medaglie olimpiche, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore sportivo e con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, si impegnano a organizzare iniziative volte a promuovere la cultura sportiva e la storia dello sport italiano.
- I soggetti di cui al comma 1 si impegnano altresì a promuovere la funzione educativa dell’attività motoria quale fondamentale fattore di sviluppo armonico dell’uomo, della crescita psicologica e motoria dell’individuo, nonché strumento efficace per l’integrazione sociale, per il rispetto delle regole e per il rifiuto dell’utilizzo di strumenti sleali di competizione quali il doping e per il rifiuto del razzismo.
Art. 7.
(Sostegno al percorso sportivo di alto livello per gli studenti atleti).
- Lo Stato riconosce e tutela i giovani sportivi che parallelamente al percorso formativo e scolastico intraprendono un percorso sportivo di alto livello e che intendono partecipare a competizioni sportive nazionali o internazionali.
- Allo studente atleta, iscritto presso una federazione sportiva nazionale, che intenda e abbia i requisiti per partecipare a una competizione sportiva nazionale o internazionale è concessa, in seguito a richiesta scritta, una parziale esenzione dall’obbligo di frequenza scolastica. In caso di studente atleta minorenne la richiesta deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o, solo in caso di impossibilità di questi, da un soggetto maggiorenne a cui il minore è affidato.
- Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sottoscrive un protocollo d’intesa con le federazioni sportive nazionali per la tutela del percorso sportivo e formativo dello studente atleta, che include anche l’istituzione di percorsi di recupero didattico per gli studenti atleti.
Art. 8.
(Trasmissione televisiva).
- La trasmissione di contenuti audiovisivi in chiaro tramite apparecchi radiotelevisivi è considerata uno strumento rilevante per la diffusione dell’educazione motoria e della cultura sportiva nella popolazione.
- Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede ad apportare modifiche all’articolo 2 della deliberazione n. 8/1999 del 9 marzo 1999 della medesima Autorità, eliminando dalla lista di eventi considerati di particolare importanza per la società da trasmettere sui
canali televisivi liberamente accessibili i riferimenti alla partecipazione di squadre italiane e della squadra nazionale italiana.
Art. 9.
(Detrazioni fiscali).
- La detrazione fiscale per l’iscrizione a società o associazioni sportive, palestre, piscine o altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico, prevista dall’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai soggetti di età compresa tra diciotto e ventisei anni a condizione che il beneficiario sia convivente e a carico di almeno uno dei genitori, nonché ai soggetti di età superiore a sessanta anni.