giovedì 11 Aprile 2013

Disposizioni in materia di statistiche di genere


PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

SERENI, BIONDELLI, CENNI, D’INCECCO, FEDI, GARAVINI, GNECCHI, IORI, LOCATELLI, MARCHI, MARIANI, MELILLI, MOGHERINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROSATO, VELO, ZOGGIA

Disposizioni in materia di statistiche di genere

Presentata l’11 aprile 2013

Onorevoli Colleghi! L’impegno di adeguare la rilevazione, la produzione e la diffusione delle statistiche di genere in tutti gli ambiti, economici, culturali e sociali, è stato assunto solennemente dal Governo italiano insieme ai Paesi sottoscrittori della piattaforma della Conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sulla condizione femminile svoltasi a Pechino nel 1995. Da tale impegno sono scaturiti diverse raccomandazioni dell’Unione europea e alcuni progetti di legge presentati al Parlamento italiano che non hanno trovato tuttavia realizzazione, mentre permangono serie carenze strutturali nella rilevazione dei dati, carenze sottolineate, peraltro, da tutte le parti sociali che hanno più volte manifestato l’esigenza di poter disporre in modo sistematico di una lettura di genere delle statistiche ufficiali, anche al fine poter effettuare una corretta valutazione dell’impatto delle normative previste sulle politiche per le pari opportunità.

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sottolinea che l’esigenza di un adeguamento della rilevazione sulla base del genere si è ulteriormente rafforzata nel corso di questi ultimi anni, anche alla luce dell’elaborazione dei rapporti periodici sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, che il CNEL stesso svolge annualmente, come disposto dall’articolo 10 della legge istitutiva (legge n. 936 del 1986).

L’espressione «statistiche di genere» è quella comunemente utilizzata a livello internazionale per indicare l’attitudine della ricerca statistica nel suo complesso ad assumere il genere come variabile essenziale alla comprensione dei fenomeni sociali. Con tale espressione si indica dunque un complesso di criteri tali da integrare la variabile del genere nelle metodologie utilizzate per la rilevazione, l’elaborazione e la presentazione delle informazioni statistiche.

Le statistiche di genere si basano su una metodologia di raccolta, elaborazione e analisi dei dati statistici differenziata secondo il genere e sulla pubblicazione finale di statistiche in cui i dati relativi a entrambi i generi abbiano lo stesso grado di visibilità e di leggibilità.

Complessivamente, l’organizzazione della ricerca statistica deve tenere conto delle questioni che incidono in modo differenziato sulla situazione di donne e di uomini, con particolare riferimento alla divisione dei ruoli, all’accesso alle risorse materiali e culturali, all’accesso ai servizi e ai fattori di vulnerabilità sociale.

La generalizzazione, dunque, delle rilevazioni statistiche disaggregate per sesso e delle indagini che fanno emergere problematiche legate alla differenza di genere sono strumentali alla valutazione di impatto e, dunque, all’elaborazione di politiche esplicite mirate alle pari opportunità.

In sintesi, l’espressione «statistiche di genere» ha un triplice significato: sistematizzazione della raccolta di dati disaggregati per sesso nelle diverse aree di interesse pubblico; attuazione di nuove rilevazioni sulla qualità della vita, di particolare interesse per le tematiche attinenti alla differenza di genere; progettazione di indicatori sensibili a evidenziare la differenza di genere.

Alla luce di queste finalità, si tratta quindi di armonizzare la raccolta, l’elaborazione, l’analisi e la diffusione delle informazioni statistiche, in coerenza con gli indicatori sensibili al genere che sempre più ampiamente sono utilizzati a livello internazionale.

Anche in ragione di tale esigenza di armonizzazione e tenendo conto delle metodologie seguite dagli istituti specializzati dell’ONU e dell’Unione europea, la produzione di statistiche sensibili al genere deve seguire le seguenti fasi:

  1. a) adeguamento delle metodologie dei censimenti all’ottica di genere, non solo con la previsione della disaggregazione per sesso, ma anche della rilevazione di dati concernenti le differenti tipologie di famiglie, per la popolazione sia italiana sia straniera dimorante abitualmente in Italia;
  2. b) realizzazione di indagini annuali su argomenti riguardanti la qualità della vita sociale, di particolare interesse per la conoscenza delle tematiche attinenti alla differenza di genere. Si tratta di indagini che l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha già realizzato, sia pure con diversa periodicità. Le grandi aree individuate sono quelle di maggiore rilevanza per lo studio della vita sociale, ad esempio natalità e mortalità, occupazione e disoccupazione, povertà;
  3. c) realizzazione di indagini quinquennali in settori di particolare importanza per le statistiche sociali, che presentano caratteri di relativa stabilità. Si tratta di settori nei quali i mutamenti più rilevanti si verificano nell’arco di diversi anni. Le grandi aree di analisi sono, ad esempio, lo stato di salute, la violenza e i maltrattamenti, l’uso del tempo;
  4. d) ristrutturazione degli archivi contenenti dati relativi alle imprese, con individuazione per sesso degli addetti e dei titolari;
  5. e) individuazione dei dati necessari per comprendere i differenziali di genere, i ruoli di donne e di uomini e i rispettivi contributi alle varie sfere della vita;
  6. f) valutazione dei concetti, definizioni e metodi comunemente usati, alla luce delle «questioni di genere»;
  7. g) sviluppo di nuovi concetti, definizioni e metodi, che tengano conto del differenziale di genere;
  8. h) raccolta, elaborazione e presentazione delle statistiche in una forma che renda accessibile e facilmente leggibile la differenza di genere;
  9. i) sviluppo di progetti di diffusione, allo scopo di rendere più conosciute le informazioni statistiche.

Gli indicatori, in particolare, devono essere rivisti alla luce dell’esperienza nazionale e internazionale e rielaborati in modo da coprire un’informazione differenziata secondo il genere.

Il presente progetto di legge, che assume la proposta elaborata dal CNEL, intende inserire la questione di genere all’interno dell’informazione statistica e consentire all’ISTAT di svolgere un ruolo pilota nei confronti di tutte le attività di ricerca e di raccolta dei dati da parte di tutti i soggetti della pubblica amministrazione.

L’ISTAT ha già realizzato le principali azioni di adeguamento per la produzione di statistiche di genere in particolare per ciò che concerne la differenziazione dei dati secondo il sesso e lo svolgimento di indagini specifiche in aree tematiche sensibili. Ciò nonostante è imprescindibile compiere un ulteriore sforzo coinvolgendo tutti i soggetti anche perché, nonostante l’esigenza sempre più pressante di un’informazione statistica ufficiale dettagliata sull’ambito territoriale e di genere, trovano priorità e certezza di realizzazione i soli progetti statistici derivanti direttamente o indirettamente da regolamenti o da direttive europee (tra cui le rilevazioni statistiche economiche e di contabilità nazionale) e dalla normativa nazionale. Questo costituisce inevitabilmente un freno per l’adozione di nuove metodologie che collocherebbero il nostro Paese all’avanguardia nell’informazione statistica, consentendo inoltre l’adozione di politiche mirate.

La presente proposta di legge mira dunque a realizzare una sorta di «circolo virtuoso» tra statistiche sociali e statistiche di genere e a fare in modo che dal rispettivo rafforzamento derivi un miglioramento complessivo dell’informazione statistica.

L’articolo 1 della proposta di legge evidenzia come, insieme alle modalità di raccolta e alla successiva fase di produzione e di elaborazione dei dati derivanti direttamente da documenti amministrativi o da precedenti rilevazioni, sia possibile migliorare anche il livello di qualità della diffusione e della comunicazione delle informazioni statistiche. L’offerta di informazione esistente, infatti, può già essere direttamente prodotta con la differenziazione per genere, attraverso la diffusione di metodi e di standard comuni, l’armonizzazione degli archivi amministrativi e la valorizzazione delle fonti organizzate pubbliche e private (archivi, registri cartacei o informatici, basi di dati), ed eventualmente la modifica o la nuova impostazione della modulistica utilizzata.

Nella produzione di informazioni statistiche, infatti, è centrale la raccolta di dati direttamente presso le persone fisiche o attraverso i documenti amministrativi derivanti dall’attività istituzionale delle amministrazioni o mediante fonti organizzate pubbliche e private nelle quali, relativamente alle persone fisiche, il sesso e l’età degli individui, quali variabili strutturali delle unità della popolazione, sono nella quasi totalità dei casi già previsti nel questionario o nel documento amministrativo e consentono perciò un trattamento statistico finalizzato alla produzione di statistiche disaggregate secondo il genere.

L’articolo 2 contiene una lista delle macro-aree tematiche con esclusione di quelle aree nelle quali la produzione di statistiche secondo indicatori sensibili al genere è già obbligatoria in base ai regolamenti europei. Tra queste sono comprese tutte le statistiche riguardanti il lavoro e l’economia, inclusi i dati relativi ai differenziali salariali, all’inoccupazione e alla disoccupazione di lunga durata, nonché agli orari di lavoro.

L’articolo 3 prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità di un Comitato consultivo per le statistiche di

genere con il compito di formulare proposte per l’armonizzazione degli indicatori e delle metodologie sensibili al genere con quelli usati dalle organizzazioni internazionali; di favorire e di promuovere la realizzazione e la diffusione di statistiche di genere, anche attraverso il censimento di tutte le ricerche e le pubblicazioni d’interesse per l’informazione statistica ufficiale relativa al programma statistico nazionale, realizzate anche da soggetti che non fanno parte del Sistema statistico nazionale; di effettuare ricognizioni della normativa vigente finalizzate alla rilevazione di eventuali ostacoli alla produzione delle statistiche di genere, proponendone le necessarie modifiche; di formulare suggerimenti e proposte finalizzati all’individuazione di nuove esigenze informative, di tematiche emergenti nonché di analisi, studi, ricerche e metodologie di particolare interesse in un’ottica di genere.

Il Comitato è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità che lo presiede, da due rappresentanti designati dal CNEL, indicati dalle parti sociali, da due rappresentanti dell’ISTAT e da due esperti.

Il Comitato predispone ogni anno un rapporto sull’attività svolta e su quella da svolgere nell’anno successivo.

L’articolo 4 contempla l’integrazione della relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive e delle relative indagini, allegate al Documento di economia e finanze, con appendici statistiche illustrative dell’analisi di impatto dei provvedimenti di agevolazione sui soggetti beneficiari disaggregati per uomini e per donne e per età.

L’articolo 5 stabilisce, in sede di prima attuazione della legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della medesima legge e quindi di sostenere la realizzazione delle indagini e l’avvio delle sperimentazioni previste dall’articolo 2, che l’assegnazione prevista dall’articolo 36 della legge n. 146 del 1980 sia integrata di 4,8 milioni di euro in favore dell’ISTAT, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mentre per gli anni successivi al 2015 si provvederà ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli oneri per il funzionamento del Comitato sono valutati nella misura massima di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2013-2015.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Gli uffici, enti, organismi e soggetti privati che partecipano all’informazione statistica ufficiale inserita nel programma statistico nazionale hanno l’obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma medesimo e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati, per donne e per uomini.
  2. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:
  3. a) la disaggregazione e l’uguale visibilità dei dati relativi a donne e a uomini;
  4. b) l’uso di indicatori sensibili al genere.
  5. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l’attuazione del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN), anche mediante direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica dello stesso SISTAN e provvede all’adeguamento della modulistica necessaria all’adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

Art. 2.

  1. L’ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza periodica, di indagini sociali ed economiche secondo un approccio di genere nelle seguenti macroaree tematiche:
  2. a) formazione continua, uso di nuove tecnologie e fruizione culturale;
  3. b) conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, tra lavoro e famiglia, reti di aiuto;
  4. c) partecipazione sociale e politica;
  5. d) presenza di donne e di uomini nei luoghi decisionali;
  6. e) salute e stili di vita;
  7. f) fecondità e natalità;
  8. g) criminalità;
  9. h) reddito e povertà;
  10. i) condizioni di vita delle immigrate e degli immigrati per provenienza.
  11. La relazione al Parlamento sull’attività dell’ISTAT di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull’attuazione dell’articolo 1 della presente legge e del comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

  1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, il Comitato consultivo per le statistiche di genere, di seguito denominato «Comitato».
  2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
  3. a) formula proposte per l’armonizzazione degli indicatori e delle metodologie sensibili al genere con quelli utilizzati dalle organizzazioni internazionali;
  4. b) favorisce l’avvio di sperimentazioni finalizzate alla definizione di metodologie e di indicatori relativi alla misurazione di fenomeni sociali ed economici non ancora compiutamente indagati;
  5. c) favorisce e promuove la realizzazione e la diffusione di statistiche di genere anche attraverso il censimento di tutte le ricerche e le pubblicazioni di interesse per l’informazione statistica ufficiale inserita nel programma statistico nazionale, realizzate anche da soggetti che non fanno parte del SISTAN;
  6. d) effettua ricognizioni della normativa vigente finalizzate alla rilevazione di eventuali ostacoli alla produzione delle statistiche di genere proponendone le necessarie modifiche;
  7. e) formula suggerimenti e proposte finalizzati all’individuazione di nuove esigenze informative, di tematiche emergenti nonché di analisi, studi, ricerche e metodologie di particolare interesse in un’ottica di genere.
  8. Il Comitato individua gli indicatori all’interno delle macroaree tematiche previste dall’articolo 2. Il Comitato è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, che lo presiede; da due rappresentanti designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, indicati dalle parti sociali; da due rappresentanti dell’ISTAT; da due esperti individuati sulla base delle specifiche professionalità nel settore legislativo e degli studi di genere.
  9. Il Comitato predispone annualmente per il Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto sull’attività svolta e su quella da svolgere nell’anno successivo, ai fini della sua successiva presentazione al Parlamento.
  10. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità definisce, con proprio decreto, la composizione, la durata e le modalità organizzative di funzionamento del Comitato.

Art. 4.

  1. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

«5-bis. All’apposito allegato al DEF è presentata una relazione, predisposta dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive con

appendici statistiche illustrative dell’analisi di impatto dei relativi provvedimenti di agevolazione sui soggetti beneficiari con dati disaggregati per donne e per uomini e per età».

Art. 5.

  1. In sede di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della medesima legge e di sostenere la realizzazione delle indagini previste dall’articolo 2, l’assegnazione in favore dell’ISTAT di cui all’articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è integrata di 4,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per gli anni successivi al 2015 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono valutati nella misura massima di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e il relativo finanziamento è iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.