venerdì 15 Marzo 2013
Concessione beni demaniali
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
PASTORELLI, DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI
Disposizioni e delega al Governo in materia di concessione di beni demaniali in favore di giovani imprenditori per lo svolgimento di attività agricole
Presentata il 15 marzo 2013
Onorevoli Colleghi! La proposta di legge che qui si presenta, in materia di sfruttamento dei terreni sottoposti al regime del demanio, si impone alla luce della profonda crisi economica che sta investendo tutti i comparti produttivi del Paese a partire da quello agricolo.
L’attuale quadro economico, infatti, penalizza maggiormente un settore, quale quello agricolo, dove le rendite derivanti dalla commercializzazione delle materie prime difficilmente coprono i relativi costi di produzione.
Una simile copertura, infatti, può essere raggiunta unicamente attraverso l’impiego di ingenti capitali e fattori produttivi, non sempre facilmente possibile.
A fare le spese di una tale situazione, ovviamente, sono le nuove generazioni che si affacciano al mercato del lavoro in generale, ed a quello dell’imprenditoria agricola in particolare.
Il costo delle superfici agricole da lavorare è molto più alto di quello registrabile in altri Paesi dell’Unione europea e ciò aggrava ulteriormente la situazione, impedendo ai giovani che vogliono cimentarsi nell’imprenditoria di tipo agricolo di poter essere competitivi sul mercato nazionale ed europeo.
Per ovviare a questo deficit, ormai tralatizio, del settore in parola, ciò che si propone è un complesso di misure volto a permettere a giovani imprenditori di ottenere in concessione terreni agricoli appartenenti al demanio e di sfruttarne la produttività a fini commerciali.
Un simile intervento ha due immediate finalità: la prima, già illustrata, è di permettere a giovani imprenditori agricoli di immettersi nel mercato agricolo in modo competitivo; la seconda, da non trascurare, è di mettere a reddito una enorme mole di terreni appartenenti al demanio, i quali pesano sulle casse dell’erario senza essere in alcun modo di beneficio per la comunità; la terza è di recuperare dette aree, spesso incolte ed in stato di grave ammaloramento, con delle colture realizzate con tecniche ecosostenibili e compatibili con l’assetto geo-morfologico delle zone interessate.
La proposta di legge, oltre ad individuare i requisiti necessari per essere ammessi a poter concorrere per l’affidamento di detti terreni e a prescrivere i criteri in base ai quali incardinare le procedure concorsuali di affidamento, prevede anche una delega al Governo affinché censisca tutti i terreni potenzialmente interessati da un simile intervento ed elabori un piano di valutazione degli stessi al fine di determinare i canoni che i concessionari dovranno corrispondere allo Stato.
Si precisa, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ma, come già detto, solo eventuali benefici derivanti dalla riscossione dei canoni.
PROPOSTA DI LEGGE
Titolo
CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI
Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Oggetto).
- La presente legge si pone l’obiettivo di promuovere e di valorizzare l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo, affidando in concessione ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni di età lo sfruttamento dei terreni agricoli sottoposti al regime del demanio statale, regionale, provinciale o comunale.
- Le concessioni di cui al comma 1 sono quelle riguardanti i beni demaniali e le loro pertinenze concessi per le seguenti attività agricole:
- a) realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
- b) miglioramento dei fondi;
- c) esercizio della pastorizia;
- d) servizi di altra natura complementari alle attività agricole.
- Il decreto legislativo di cui all’articolo 24 potrà individuare ulteriori attività di carattere agricolo ad integrazione dell’elenco di cui al comma 2.
Art. 2.
(Finalità).
- Le disposizioni della presente legge sono adottate ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere a), e), m) ed s) della Costituzione, al fine di garantire, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dall’Unione Europea in materia, la tutela della concorrenza secondo condizioni di
pari opportunità tra i soggetti potenziali concessionari, l’efficace gestione del patrimonio demaniale interessato, la tutela dell’ambiente, nonché la tutela dei consumatori-utenti finali dei prodotti agricoli in esso coltivati.
- Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni esercitano la potestà normativa nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nelle norme della presente legge.
Art. 3.
(Soggetti).
- Possono essere affidatari delle concessioni i giovani agricoltori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), della legge 15 dicembre 1998, n. 441, i quali si impegnino per almeno cinque anni al mantenimento delle condizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, e che al momento della presentazione della domanda stessa non abbiano superato i quaranta anni di età.
Art. 4.
(Limiti alla possibilità di dare in concessione).
- Non possono formare oggetto di concessione demaniale agricola i beni sottoposti a vincoli ambientali, economici, a tutela della difesa nazionale, nonché ad ulteriori vincoli di carattere generale previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli eventualmente individuati dal decreto legislativo di cui all’articolo 24.
Art. 5.
(Limiti di utilizzo dei beni dati in concessione).
- È fatto divieto al concessionario dei beni di cui all’articolo 1 di utilizzare i medesimi a fini non strettamente connessi
all’esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
Art. 6.
(Quota destinata a soggetti non-profit).
- Le regioni e i comuni attribuiscono una quota non inferiore al 5 per cento del totale dei terreni demaniali attribuibili in concessione per il tramite di bandi di gara esclusivamente dedicati a soggetti, pubblici e privati, senza scopo di lucro, con fini di beneficenza o altri fini di pubblico interesse.
Art. 7.
(Soggetti esclusi).
- Non possono essere affidatari delle concessioni di cui all’articolo 1 le seguenti categorie di soggetti:
- a) condannati con sentenza passata in giudicato per reati di carattere finanziario o tributario;
- b) condannati con sentenza passata in giudicato per reati collegati con organizzazioni criminali;
- c) condannati con sentenza passata in giudicato per frode, truffa e insolvenza fraudolenta, corruzione;
- d) condannati con sentenza passata in giudicato per reati che incidano sulla moralità professionale;
- e) società, associazioni, enti i cui legali rappresentanti, membri o amministratori si trovino nelle condizioni di cui alle lettere precedenti;
- f) soggetti che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di amministrazione controllata, di concordato preventivo;
- g) soggetti non in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali, nonché in materia di sicurezza sul lavoro.
Capo II
PROCEDURA
Art. 8.
(Princìpi in materia di affidamento delle concessioni).
- I procedimenti di affidamento delle concessioni di cui all’articolo 1 si svolgono nel rispetto dei princìpi di imparzialità, buon andamento, pubblicità, trasparenza, proporzionalità, dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ponendosi a tutela della concorrenza e del patrimonio demaniale.
- I procedimenti di affidamento delle concessioni di cui all’articolo 1 tendono alla valorizzazione, anche in termini di redditività, del patrimonio demaniale.
Art. 9.
(Bando di gara).
- I bandi di gara per le concessioni di cui all’articolo 1 sono indetti dagli enti titolari dei beni demaniali oggetto di concessione o dagli enti o amministrazioni da essi delegati.
- I bandi di cui al comma 1 dovranno espressamente indicare:
- a) l’autorità procedente;
- b) i soggetti cui il bando è rivolto;
- c) i beni demaniali oggetto della concessione e le relative pertinenze;
- d) le attività consentite sui beni di cui alla lettera c);
- e) la durata della concessione;
- f) gli interventi richiesti e quelli consentiti;
- g) il canone della concessione;
- h) la quota eventuale da corrispondere al concessionario uscente a titolo di indennizzo delle quote di investimenti non
ancora ammortizzate ai sensi dell’articolo 12, comma 2;
- i) i criteri per la valutazione delle domande di concessione.
Art. 10.
(Durata della concessione).
- Le concessioni di cui all’articolo 1 hanno in ogni caso una durata compresa tra i dieci e i venti anni e commisurata all’entità degli interventi richiesti e consentiti ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera f), ed indicati nel relativo bando di gara.
Art. 11.
(Canone di concessione).
- Il canone di concessione deve essere rapportato al valore medio di mercato dei beni dati in concessione in relazione alle attività economiche consentite, diminuito di un terzo per i primi tre anni di concessione.
- Il valore di mercato di cui al comma 1 è determinato sulla base di studi di settore su base comunale che dovranno essere rinnovati ogni cinque anni e il cui valore dovrà essere ogni anno rivalutato al tasso di inflazione ISTAT.
- Gli enti territoriali preposti alla realizzazione degli studi di settore di cui al comma 2 sono stabiliti dalla normativa regionale nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Art. 12.
(Piano di investimento).
- In relazione agli interventi richiesti e consentiti ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera f), il soggetto partecipante alla gara dovrà presentare, a pena di invalidità, un piano di investimento da allegare alla domanda di concessione.
- Il piano degli investimenti deve indicare la natura degli interventi che il concessionario si impegna ad effettuare, il relativo valore, i diversi stati d’avanzamento d’opera in cui essi si concretano, ed il relativo termine di esecuzione, nonché il valore totale degli investimenti ammortizzabile e la quota parte relativa ad ogni esercizio.
Art. 13.
(Documentazione da allegare alla domanda di concessione).
- Ai soggetti di cui all’articolo 3 è fatto obbligo di allegare alla domanda di concessione, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
- a) progetto imprenditoriale di miglioramento e gestione complessiva dei beni oggetto della concessione per tutta la durata della stessa;
- b) dichiarazione di conformità del progetto di cui alla lettera a) agli strumenti urbanistici vigenti;
- c) indicazione degli elementi strutturali, tipologici, qualitativi, tecnologici ed architettonici degli impianti e manufatti da realizzare e utilizzare per il periodo di concessione;
- d) indicazione delle tipologie di colture o attività agricole che si intendono realizzare sul fondo;
- e) indicazione del possesso dell’idoneità tecnica ed economica comprovante la capacità di gestione della concessione;
- f) fideiussione bancaria pari all’ammontare del canone annuo di concessione a garanzia degli obblighi derivanti dall’affidamento della concessione intestata all’ente titolare dei beni demaniali oggetto di concessione;
- g) autocertificazione del possesso dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza richiesti dalla legislazione vigente;
- h) autocertificazione attestante l’essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali e dettati dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- i) dichiarazione attestante il numero complessivo del personale che sarà impiegato nell’attività imprenditoriale agricola;
- l) autocertificazione del soggetto richiedente la concessione attestante il non rientro nelle categorie di cui all’articolo 7, comma 1.
- La falsa dichiarazione dei requisiti richiesti al comma 1 comporta la revoca immediata della concessione, senza alcun diritto di indennizzo, oltre alle ulteriori conseguenze previste per legge.
Art. 14.
(Valutazione delle istanze concorrenti per la scelta del concessionario).
- Nel caso di più domande di concessione, l’autorità concedente provvede, per l’individuazione dell’affidatario, a valutare il soggetto che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione e valorizzazione dei beni oggetto di concessione, in relazione a tutti gli interessi pubblici rilevanti.
- Nella valutazione delle domande dovrà effettuarsi una comparazione delle istanze concorrenti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della valutazione degli standard qualitativi delle colture pianificate, della qualità degli impianti e manufatti da realizzarsi, da valutarsi anche con riferimento all’invasività dell’intervento ed alla sua conformità al contesto urbanistico ed ambientale, dell’utilizzo di strutture non fisse e completamente amovibili, dell’entità degli investimenti per la valorizzazione dei beni dati in concessione, delle garanzie finanziarie prodotte.
- A parità di offerte ai sensi del comma 2 sono titoli di preferenza:
- a) l’utilizzo di soluzioni edilizie e tecnologiche improntate al risparmio energetico,
a criteri di biosostenibilità e di riduzione dell’impatto ambientale;
- b) l’utilizzo di personale diversamente abile, o appartenente a categorie socialmente deboli.
- Solo in caso di equipollenza di istanze concorrenti, secondo i criteri di cui ai commi precedenti è possibile preferire il concessionario più giovane.
Art. 15.
(Attribuzione a nuovo concessionario).
- Alla scadenza o decadenza della concessione, nonché in esito alla successiva gara di affidamento, i beni oggetto della precedente concessione e le relative pertinenze sono assegnati al nuovo concessionario, che è tenuto a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore degli investimenti, o quote di essi, effettuati e non ancora ammortizzati in conformità al piano di investimento da quest’ultimo presentato con la domanda di concessione relativa al precedente bando di gara.
- Qualora il nuovo concessionario ottenga una concessione sui beni demaniali oggetto di una convenzione affidata precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, l’autorità concedente provvede a definire, nei limiti di cui all’articolo 11, comma 2, un indennizzo che il nuovo concessionario dovrà corrispondere al concessionario uscente in relazione alla quota degli investimenti da quest’ultimo effettuati e non ancora ammortizzati.
Art. 16.
(Mancanza di domande concorrenti).
- Qualora non siano presentate domande concorrenti, l’autorità concedente procede a prorogare di un anno la concessione al precedente concessionario, qualora esso non rifiuti, in attesa dell’indizione
di un nuovo bando da effettuare entro due mesi.
- Per il periodo di proroga valgono gli impegni e le condizioni della precedente concessione, in misura proporzionata alla durata della proroga stessa.
Art. 17.
(Cessione della concessione).
- Il concessionario che intende cessare l’attività prima della scadenza della concessione può trasferirla, esclusivamente nel caso in cui essa scada entro al massimo due anni, solo ad un soggetto dotato dei necessari requisiti, e previo assenso dell’autorità concedente che dovrà ad ogni modo procedere all’individuazione dello stesso mediante selezione pubblica caratterizzata da idonee forme di pubblicità, trasparenza e tutela della concorrenza.
- Il nuovo concessionario entrante dovrà corrispondere al precedente concessionario le quote proporzionali degli investimenti non ammortati ai sensi dell’articolo 12, comma 2.
- Il concessionario cedente non avrà alcun diritto a corrispettivi alla cessione ad esclusione di quelli di cui al comma 2.
Art. 18.
(Divieto di sub-concessione).
- È espressamente vietata la sub-concessione di beni e servizi a terzi, salvo che per lo svolgimento di attività accessorie e strumentali alla realizzazione delle attività economiche consentite nel bando, che non abbiano, in ogni caso, una redditività, se rapportata a quella della concessione principale, valutata in relazione ai valori di mercato, superiore alla percentuale da determinarsi con decreto legislativo di cui all’articolo 24.
- Il comma 1 non si applica nel caso di sub-concessioni ad organizzazioni ed enti senza scopo di lucro di cui all’articolo 6.
Art. 19.
(Divieto di costituzione di ipoteca).
- Al concessionario è fatto espresso divieto di costituire ipoteca o trasferire qualsiasi diritto sulle opere da lui costruite sui beni demaniali oggetto di concessione, nonché su ogni bene affidato in concessione di cui è, a tutti gli effetti, consegnatario.
Art. 20
(Revoca della concessione).
- Costituiscono, in ogni caso, cause di revoca obbligatorie ed espresse il mancato rispetto:
- a) degli impegni assunti in sede di affidamento della concessione;
- b) delle normative igienico-sanitarie europee, nazionali e regionali in materia di prodotti agricoli e caseari.
- Il decreto legislativo di cui all’articolo 24 individua, in ottemperanza ai princìpi di proporzionalità, efficacia e deterrenza, le fattispecie di reato di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il cui accertamento comporta l’immediata revoca della concessione demaniale marittima.
- Le revoche di cui al presente articolo non danno diritto alla corresponsione di alcuna forma di indennizzo.
Art. 21.
(Copertura assicurativa).
- Prima dell’inizio della propria attività il concessionario provvede a fornire all’autorità concedente un’autocertificazione attestante il possesso di tutte le coperture assicurative necessarie allo svolgimento delle attività consentite sui beni
oggetto di concessione e sulle rispettive pertinenze, parametrate alla tipologia della concessione, anche a copertura della responsabilità civile.
Art. 22.
(Divieto di alienazione).
- È fatto espresso e assoluto divieto di alienazione delle aree demaniali e dei beni immobili su di esse insistenti.
Art. 23.
(Sistema informativo).
- Per l’efficiente, efficace ed economica gestione delle concessioni demaniali a carattere agricolo, nonché per una corretta azione di vigilanza e controllo sulle stesse, si istituisce presso l’agenzia del demanio apposito Sistema informativo del demanio agricolo (SIDA) dove far affluire in modo uniforme, continuo, sistematico e permanente tutte le informazioni e i dati afferenti alle concessioni demaniali con finalità agricole e alla riscossione dei canoni.
- Al sistema informativo di cui al comma 1 potranno accedere le regioni, gli enti locali e le altre amministrazioni competenti in materia, nonché l’agenzia delle entrate.
Titolo II
DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI A CARATTERE AGRICOLO
Art. 24.
(Delega al Governo per la disciplina delle concessioni demaniali a carattere agricolo).
- Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare le concessioni
di cui all’articolo 1 in conformità all’ordinamento dell’Unione europea e ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 25 della presente legge.
Art. 25.
(Princìpi e criteri direttivi).
- Il decreto legislativo di cui all’articolo 24 dovrà rispettare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
- a) libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
- b) libertà di prestazione di servizi di cui all’articolo 56 TFUE;
- c) principio di concorrenza di cui all’articolo 101 TFUE;
- d) principio di non discriminazione di cui all’articolo 18 TFUE;
- e) principio di pubblicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, in osservanza dei criteri di efficacia, efficienza e di economicità;
- f) tutela del cittadino o utente fruitore dei beni prodotti sui terreni interessati;
- g) tutela dell’ambiente;
- h) ulteriori princìpi e criteri direttivi desumibili dal titolo I della presente legge.
Art. 26
(Procedura di adozione ed emanazione).
- Il decreto legislativo di cui all’articolo 24 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico per gli affari regionali, il turismo e lo sport, delle infrastrutture e dei trasporti.
- Lo schema di decreto legislativo di cui all’articolo 24 è trasmesso, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
- Lo schema di decreto legislativo di cui all’articolo 24, anche in assenza del parere della Conferenza è trasmesso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredato della relazione per l’analisi tecnico-normativa e della relazione per l’analisi di impatto della regolamentazione, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
- Le disposizioni del decreto legislativo acquistano efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 27.
(Contenuto del decreto legislativo).
- Il decreto legislativo di cui all’articolo 24 provvede a definire:
- a) le disciplina di raccordo tra le varie amministrazioni coinvolte, specificando le procedure e gli obblighi che competono a ciascuna amministrazione;
- b) l’istituzione del sistema informativo di cui all’articolo 23, le modalità di accesso e di inserimento dei dati da parte delle amministrazioni coinvolte, nonché la possibilità di un accesso limitato al sistema informativo da parte dei concessionari, per informazioni e dati predeterminati in relazione alle specifiche concessioni anche al fine dell’inserimento di dati, da parte degli stessi, in osservanza degli obblighi informativi e dichiarativi che su questi ultimi incombono;
- c) l’adozione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di un censimento delle aree demaniali interessate, nonché di un piano di
utilizzazione delle stesse, avente la funzione di definire ed assicurare una complessiva, coerente e remunerativa gestione dei beni demaniali interessati, nel rispetto della normativa vigente in materia di ambiente, urbanistica, concorrenza. Il piano di utilizzazione fornisce alle regioni ed ai comuni linee guida per la predisposizione di piani particolareggiati rientranti nei propri ambiti territoriali. L’adozione del suddetto decreto e del relativo piano deve avvenire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 24 della presente legge;
- d) le aree sottoposte a tutela paesaggistica o ulteriori vincoli previsti dalla normativa vigente;
- e) le tipologie di concessioni rilasciabili;
- f) i criteri per la determinazione dell’importo del canone annuo per l’occupazione e lo sfruttamento dell’area demaniale;
- g) la classificazione dei beni demaniali e delle relative pertinenze, anche in relazione alla loro capacità produttiva;
- h) i criteri per il calcolo della redditività delle varie attività consentite in relazione alle varie aree, rapportate ai valori di mercato;
- i) la determinazione della percentuale delle riduzioni del canone concessorio in relazione ad eventi dannosi straordinari di gravità tale da comportare, quale diretta e immediata conseguenza, una limitazione dell’utilizzazione e della produttività dei beni in oggetto;
- j) le clausole che a livello regionale potranno essere inserite nel bando di gara;
- k) le durate delle concessioni rispetto alle tipologie di beni ceduti in concessione e gli interventi richiesti;
- l) i criteri di rilascio delle concessioni, ad integrazione di quanto previsto dalla presente legge;
- m) i casi di revoca, cessazione o decadenza della concessione assentita ulteriori
rispetto a quelli previsti all’articolo 20 della presente legge;
- n) i criteri per la determinazione dell’equo indennizzo al concessionario nel caso di revoca della concessione marittima per cause non dipendenti da abusi o inadempimenti dello stesso;
- o) le modalità per la cessione della concessione ai sensi dell’articolo 17;
- p) i servizi liberamente e gratuitamente fruibili da ogni utente ad integrazione dei diritti previsti e garantiti dalla legge in materia di balneazione e di libero godimento dei beni demaniali marittimi;
- q) gli obblighi gravanti sul concessionario a tutela dell’ambiente;
- r) la ridefinizione delle fattispecie di illecito amministrativo per utilizzazione illegittima dei beni dati in concessione, utilizzo o occupazione senza titolo dei beni demaniali, costruzioni di opere inamovibili realizzate in difetto di qualsiasi titolo abilitativo, nonché la contestuale determinazione dell’ammontare delle varie sanzioni in relazione alla gravità dell’abuso;
- s) l’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina in materia di concessioni demaniali a carattere agricolo;
- t) ogni altra disposizione necessaria a rendere applicativa la presente legge.
- Il decreto legislativo dovrà prevedere che il piano di utilizzazione delle aree demaniali di cui al comma 1, lettera c), l’importo del canone annuo di cui alla lettera f) e il calcolo della redditività di cui alla lettera h) siano aggiornati ogni cinque anni. L’aggiornamento del canone annuo di cui alla lettera f) e del calcolo della redditività di cui alla lettera h) è effettuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2.
- Al decreto legislativo di cui all’articolo 24 è allegato il modello fac-simile di bando per le concessioni di cui all’articolo 1, contenente il contenuto minimo inderogabile
dello stesso. Tale contenuto potrà essere integrato da disposizioni regionali.
Titolo III
DISPOSIZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI DI COMPETENZA REGIONALE E COMUNALE
Art. 28.
(Limiti alla competenza legislativa regionale).
- Le regioni, per quanto di loro competenza ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, disciplinano la materia, nel rispetto delle disposizioni e dei princìpi di cui alla presente legge, in quanto espressione delle competenze esclusive statali di cui alle lettere a), e), m) e s) del medesimo articolo.
Art. 29.
(Clausola di cedevolezza).
- In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su materie di competenza concorrente, le disposizioni del decreto di cui all’articolo 24 si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna regione nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dei princìpi fondamentali desumibili dalla presente legge e dai suoi decreti attuativi.
Art. 30.
(Adempimenti regionali).
- Ciascuna regione, in coerenza con il piano di utilizzazione di cui all’articolo 27, comma 1, lettera c), provvede a predisporre un piano particolareggiato di utilizzazione
delle aree demaniali agricole di propria spettanza entro sei mesi dalla adozione del piano di cui all’articolo 27, comma 1, lettera c).
- Ciascuna regione, in osservanza del principio di sussidiarietà, stabilisce il riparto delle funzioni amministrative di coordinamento, controllo e gestione delle concessioni di cui all’articolo 1 tra il livello regionale e quello dei vari enti locali.
Art. 31.
(Adempimenti comunali).
- Ciascun comune, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, e in coerenza con i piani di cui agli articoli 27, comma 1, lettera c) e 30, comma 1, provvede a disporre un piano particolareggiato delle aree demaniali marittime insistenti sul proprio territorio, nel termine di tre mesi dalla adozione del piano di cui all’articolo 30, comma 1.
- Nel rispetto del principio di sussidiarietà la gestione delle concessioni, il controllo degli adempimenti dei concessionari e la riscossione dei canoni concessori spetta, in via primaria, a ciascun comune per il rispettivo ambito territoriale.
- Ciascun comune provvede ad effettuare e aggiornare gli studi di settore di cui all’articolo 11, comma 2.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32.
(Disposizioni finanziarie).
- I proventi derivanti dalla riscossione dei canoni per le concessioni di cui all’articolo 1 spettano ai titolari dei beni demaniali.
- Dall’attuazione del decreto legislativo di cui all’articolo 24 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Le amministrazioni interessate dalle disposizioni di cui alla presente legge e di cui al decreto legislativo previsto ai sensi dell’articolo 24 provvedono ai compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.