11 giugno 2013 Mozione Migliore ed altri n.1-00045: Diritto all’obiezione di coscienza in ambito medico-sanitario
Signora Ministra, la legge n. 194 è stata approvata 35 anni fa ed il bilancio di questi 35 anni presenta luci ed ombre. Le luci sono l’emersione dell’aborto clandestino, la diminuzione degli aborti, l’informazione sulla contraccezione nei consultori; soprattutto la legge n. 194 del 1978 ha dato libertà e dignità alle donne. Le ombre: non possiamo non giudicare con severità lo smantellamento della rete dei consultori, il loro funzionamento zoppo, la loro distribuzione geografica irregolare, che lascia scoperto soprattutto il sud, così come non possiamo non denunciare il numero di obiettori di coscienza che rende difficoltosa, quando non impedisce, l’applicazione della legge e dell’interruzione volontaria della gravidanza. Conosciamo i dati sull’applicazione della legge n. 194 e tra questi quelli relativi all’obiezione di coscienza ci lasciano ogni volta esterrefatti: in media 7 medici su 10 sono obiettori di coscienza e, con l’eccezione della Valle d’Aosta, che presenta percentuali fisiologiche (il 16 per cento), siamo dappertutto oltre il 50 per cento, con punte estreme nel sud e nelle isole, dove 3 operatori su 4 sono obiettori. Sorprende questo elevato livello di obiezione di coscienza e ci pare poco credibile. Nonostante ciò, non siamo disponibili a mettere in discussione l’istituto dell’obiezione di coscienza e lo difendiamo in termini di principio.
Allo stesso tempo ricordiamo con forza che la legge prevede che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate siano tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure e gli interventi di interruzione della gravidanza. Purtroppo questo non sempre e non dappertutto avviene, quindi il Servizio Sanitario Nazionale è inadempiente.
Ma che cosa significa obiezione di coscienza ? È giusto in nome di questa possibilità, di cui molti, direi troppi si avvalgono, non garantire alle donne i servizi di interruzione volontaria della gravidanza ? Ce lo chiediamo, così come ci chiediamo come conciliare questi diritti contraddittori, ammesso che si possano definire tali e siano alla pari, cioè il diritto di interrompere la gravidanza e il diritto, da operatore sanitario, di non garantire un servizio sanitario. Per dare risposte a queste domande riteniamo sia necessario operare una netta distinzione tra l’istituto dell’obiezione di coscienza in ambito sanitario e l’erogazione della prestazione, anche perché gli ospedali, al fine di ridurre le liste d’attesa, sono autorizzati dal decreto Bindi, mi pare del 1999, a trovare soluzioni anche oltre il normale funzionamento delle strutture. Allora non si capisce – o forse si capisce assai bene – perché la legge n. 194 non venga applicata, risolvendo così l’umiliante e talvolta tragica condizione delle donne costrette a «mendicare» il proprio diritto ad interrompere, in sicurezza e legalità, una gravidanza non voluta.
Per queste ragioni impegniamo il Governo a svolgere una rigorosa indagine conoscitiva sull’applicazione della legge n. 194, con un’attenzione particolare all’uso dell’istituto dell’obiezione di coscienza che coinvolge la gran parte degli operatori sanitari; a verificare se su tutto il territorio nazionale la legge n. 194 sia applicata nella sua interezza; a rilevare la consistenza della rete nazionale dei consultori, la loro organizzazione, distribuzione territoriale, dotazione in termini di strutture e personale; ad informare tempestivamente sui risultati di questa indagine al fine di individuare tutte le iniziative amministrative ed organizzative necessarie per valutare l’applicazione della legge n. 194 in tutte le sue parti-